CIMITERO DI SAN PIETRO V.CO – LA CONSIGLIERA CURSI SCRIVE AL PREFETTO

Ecco la nota dell’avv. Alessandra Cursi, consigliere comunale di San Pietro Vernotico:

Egr. Sig. Sindaco di San Pietro Vernotico
A S.E. il Prefetto di Brindisi

O. con note 20/08/2019 prot. n. 0016660 e 11/09/2019 prot. n. 0018055 il Sindaco del Comune di San Pietro Vemotico ha riscontrato:
la richiesta che presentai il 22/3/2019, unitamente agli altri Consiglieri di opposizione, per la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sulla “questione del Cimitero”;
– l’interroga7ione che ho presentato 1’8/8/2019 per sapere: 1) perché non sono state avviate le procedure di responsabilità nei confronti dei redattori del progetto del nuovo Cimitero una volta -che il Direttore dei Lavori, che è la longa manus dell ‘Amministrazione, aveva rilevato gravi errori progettuali; 2) da dove il Sindaco assume la certezza che il nuovo appalto indetto per la realizzazione della recinzione del cimitero potrà in qualche modo essere finanziato dalle somme che la All Service srl dovrebbe versare a titolo di risarcimento nei confronti del Comune se il Comune stesso è stato chiamato a risarcire l’impresa di una somma maggiore, laddove essere in corso un contenzioso non è possibile ancora ipotizzare alcun esito in merito; 3) quando verranno assegnati i loculi e le cappelle ai cittadini che hanno versato cospicui acconti; 4) perché il Sindaco, pur conoscendo le gravissime problematiche derivanti dagli errori progettuali del cimitero durante la sua Amministrazione 2010/15, invitò i cittadini a versare il secondo acconto sostenendo erroneamente che la consegna dei manufatti sarebbe avvenuta nel termine di pochi mesi”.
La totale erroneità e (quindi) gravità delle affermazioni del Sindaco contenute nelle note del 20/08-11109/2019 non può rimanere priva di riscontro ed è per questo che scrivo la presente che, tengo a precisare, viene inviata anche a S.E. il Prefetto di Brindisi, già più volte chiamato ad intervenire nell’esercizio dei poteri sostitutivi anche sulla “questione Cimitero”, ma finora rimasto silente.
Ed in vero, pur rendendomi conto che gli Uffici prefettizi risultano (forse) “ammorbai?’ dalle innumerevoli istanze e denunce che provengono dai banchi delle opposizioni del Comune di San Pietro Vernotico (sempre volte a contestare comportamenti del Sindaco contrari a legge o comunque irrispettosi del ruolo dei Consiglieri di opposizione), ritengo che il numero elevato delle istanze e soprattutto la loro provenienza dalle diverse forze politiche dovrebbero costituire un campanello di allarme da ascoltare e un monito per rimuovere quella indifferenza che, almeno per il momento, i predetti Uffici sembra stiano mantenendo.
L’auspicio è quindi che i presenti chiarimenti valgano a sollecitare una “reazione” Prefettizia che finora non vi è stata.
1. Ciò premesso, vengo ad esaminare ciò che il Sindaco ha riferito nella nota 20/08/2019 sulle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio non ha dato seguito all’istanza di convocazione del Consiglio Comunale monotematico sul “Cimitero”, da me presentata unitamente agli altri Consiglieri di opposizione, il 22/03/2019.
1.1. Al riguardo tengo a precisare che la convocazione di un Consiglio Comunale su tale questione si appalesa ancora oggi necessaria (anche a distanza di ben 6 mesi da quella istanza), costituendo a mio avviso un preciso dovere politico del Sindaco fomire alla cittadinanza spiegazioni sul fallimento di un progetto (quello relativo alla realizzazione del Cimitero), che per molta parte del tempo ha visto la sua regia e che a distanza di oltre 15 anni dalla sua originaria ideazione è rimasto incompiuto, con enorme ed evidente pregiudizio -dei cittadini di San Pietro Vernotico sotto il profilo morale (visto il patimento subìto nel non aver potuto dare una degna sepoltura ai propri cari) e giuridico (visti gli impegni economici che gli stessi hanno profuso, senza ottenere ancora alcun servizio e/o manufatto).
Il Sindaco» infatti, dopo aver disatteso negli anni reiterate promesse di consegna dei manufatti entro termini mai rispettati, a distanza di un anno e mezzo dalla sua proclamazione non ha ancora fornito ai cittadini alcuna spiegazione sullo stato dell’atte, sulle ragioni del ritardo nonché soprattutto sulle responsabilità politiche, erariali ed amministrative che derivano dalla sua passata e presente
amministrazione; al contrario con scuse, tecnicismi e cavilli è sfuggito ad ogni occasione di confronto sul tema.
Da qui l’iniziativa assunta da tutti i Consiglieri di opposizione di presentare unitariamente la richiesta di indiziane di un Consiglio Comunale monotematico perché l’Amministrazione desse specifiche risposte ai cittadini sullo stato dell ‘arte e possibilmente sulle pregresse responsabilità.
Anche a tale iniziativa la maggioranza si è sottratta con l’apparto del Presidente del Consiglio Comunale che a ciò prestandosi ha tradito il suo ruolo di organo super partes-
1.2. Ed infatti, è accaduto che in seguito alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale monotematico presentata il 22/3/2019 da me e dagli altri Consiglieri di opposizione, è seguita:
– una convocazione della Conferenza dei capigruppo, non recante alcun oggetto (che lasciasse cioè intendere l’argomento della discussione); la seduta della conferenza nella quale il Presidente del Consiglio ha comunicato ai Capigruppo di non avere intenzione di indire il Consiglio Comunale monotematico, poiché l’istanza presentata dai Consiglieri Comunali risultava priva di una richiesta di un deliberato, anzi (come meglio ha tenuto a precisare il Sindaco nella nota del 20/08/2019) mancava di “un deliberabile”, e ciò, a suo avviso, come ad avviso dei tecnici comunali consultati, avrebbe impedito di poter indire il Consiglio Comunale, non potendo, sempre a loro dire, essere convocato un Consiglio semplicemente per fornire “informazioni” ai Consiglieri e alla cittadinanza tutta.
Nella nota del 20/08/2019 che riscontro il Sindaco si erge a difensore dell ‘operato del Presidente del Consiglio.
E’ però evidente che né l’uno né l’altro conoscono le disposizioni normative vigenti in materia né tantomeno le norme statutarie c regolamentari del Comune e/o comunque ne fanno un uso distorto.
1.2.1. Ai sensi dell’art. 22, co- 4, dello Statuto Comunale “la richiesta di convocazicme può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri e la decisione di accoglibilifà deve essere confermata dalla conferenza dei capigruppo, in tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 2() giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste ‘
La norma evidenzia il necessario verificarsi di 4 precisi momenti:
1) la presentazione di una richiesta di convocazione;
2) una (preliminare) decisione di accoglibilità (o non accoglibilità) assunta dal Presidente del Consiglio;
3) una “conferma” di tale decisione da parte della Conferenza;
4) nel caso di conferma, l’inserimento del tema nell’ordine del giorno del consiglio comunale da parte della Conferenza dei capigruppo.
Né lo Statuto Comunale né il Regolamento sul funzionamento del Consiglio prescrivono di allegare alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale una proposta di deliberato (e ciò anche per i casi in cui la richiesta sia volta a compulsare un’attività deliberativa del Consiglio Comunale).
Le norme sono estremamente chiare.
L’art. 425 co 3, del Regolamento dispone che la richiesta da avanzarsi al Presidente del Consiglio, “deve ” solo “indicare gli argomenti da trattare “: null’ altro.
L’allegazione di proposte di delibera o di eventuale documentazione costituisce un adempimento successivo.
Ed infaffi l’art. 22 dello Statuto prevede che il Presidente del Consiglio, ricevuta la richiesta, decide sulla sua accoglibilità, svolgendo, solo valutazioni relative al regolare numero legale dei Consiglieri richiedenti, essendogli precluse valutazioni di merito sulla richiesta medesima, rimesse esclusivamente alla competenza del Consiglio Comunale.
Ai sensi della citata disposizione statutaria, solo sulla decisione positiva di accoglibilità viene investita la Conferenza dei capigruppo, con un invito contenente specificamente l’argomento da trattare e cioè la determinazione (positiva) assunta dal Presidente sulla richiesta: nel caso inverso di non accoglibilità, il Presidente deve dare comunicarione ai Consiglieri richiedenti affinchè gli stessi possano eventualmente impugnare il provvedimento.
Nel primo caso, dunque, (di accoglimento della richiesta) la Conferenza conferma la decisione e stabilisce l’ordine del giomo e la data del Consiglio Comunale, secondo le proprie competenze; dopo di che il Presidente del Consiglio predispone l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l’iscrizione delle “questioni da trattare”.
E’ dunque evidente che la proposta dell’atto deliberativo da portare in Consiglio Comunale deve essere predisposta dopo che il Presidente ha deciso sulla accoglibilità della richiesta e dunque: o ai fini della Conferenza dei Capigruppo;
– ovvero a valle della Conferenza dei Capigruppo e cioè prima che il Presidente indica il Consiglio Comunale.
1.2.20 Nel caso in questione il Presidente del Consiglio:
– a monte della Conferenza non ha adottato alcuna determinazione formale, né di accoglimento né di rigetto della richiesta, da poter sottoporre alla attenzione della Conferenza dei capigruppo; non ha espresso la sua intenzione di respingere la richiesta nemmeno nell’avviso di convocazione della Conferenza sicchè i Capigruppo non sapevano nemmeno che sarebbe stato quello l’argomento da trattare e quindi si sono trovati impreparati e hanno merarnente subìto la decisione del Presidente del Consiglio di non indire il Consiglio Comunale.
E’ evidente che qualora i Consiglieri fossero stati informati che l’argomento da trattare sarebbe stata la richiesta di indiziane del Consiglio Comunale e soprattutto se fossero stati informati delle ragioni del rigetto, avrebbero potuto far pervenire in sede di Conferenza dei Capigruppo una proposta di delibera integrativa della originaria richiesta ritenuta (erroneamente) carente.
Ed invece l’intento del Presidente del Consiglio è stato proprio quello di inibire le facoltà dei Consiglieri Comunali di opposizione e dei Capigruppo stessi e di evitare che il Consiglio Comunale si svolgesse in linea con l’orientamento assunto dalla maggioranza che ad un confronto pubblico si è sempre sottratta.
In tal modo il Presidente del Consiglio ha tradito il suo ruolo di imparzialità e di garanzia dei Consiglieri Comunali di opposizione i quali hanno visto illegittimamente lese le proprie prerogative.
1.23. Peraltro, al Sindaco e ancor prima al Presidente del Consiglio doveva essere noto:
che il Presidente del Consiglio non può sindacare l’oggetto della richiesta di convocazione del Consiglio presentata dai Consiglieri “poiché spetta allo stesso Consiglio nella sua totalità e non ai capigruppo consiliari -la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno’ (T.A.R. Piemonte, Sez II, 24 aprile 1996, n. 268); che tale comportamento costituisce il presupposto della revoca del Presidente del Consiglio Comunale, come ha ritenuto recentemente la giurisprudenza (Tar veneto, Sez. III n. 173/19) in una fattispecie in cui il Presidente del Consiglio “non intendeva iscrivere all’ordine del giorno consiliari le proposte di delibera…ma riteneva di poter decidere autonomamente su quali argomenti portare in Consiglio Comunale in tal modo violando la neutralità istituzionale propria della funzione; riteneva erroneamente di verificare la legalità della convocazione del Consiglio e l’ammissibilità delle questioni di frattare unicamente tramite la conferenza dei Capigruppo mentre tale decisione spetta unicamente allo stesso Consiglio”
Ed invece, sia il Sindaco sia il Presidente del Consiglio hanno ritenuto di poter violare le prerogative dei Consiglieri di opposizione impunemente contravvenendo a disposizioni normative e regolamentari e a principi giurisprudenzialmente affermati.
Ciò hanno fatto anche nel ritenere erroneamente che i poteri del Consiglio Comunale siano solo di tipo deliberativo.
Ed invece che il Consiglio Comunale possa non avere funzione meramente deliberativa è circostanza affermata da specifici pareri del Ministero dell’interno resi in ordine all’interpretazione delle disposizioni del TUEL.
E’ stato affermato infatti che ai sensi dell’art. 42, comma 1, TUEL rientra nella competenza del Consiglio Comunale non soltanto il potere deliberativo sulle materie elencate al comma 2, ma anche, per quanto dispone il comma 1, un sindacato ispettivo e di controllo essendo il Consiglio comunale «organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo».
Sicchè il Consiglio può trattare di “question?’, che pur non rientrando nell’elenco del comma 2 dell’art. 42, attengono comunque al suo ambito di controllo.
Conferma di ciò è la lettera del primo comma dell’art. 43 TUEL, che nel riferirsi alle «questioni» e non alle deliberazioni o ad atti fondamentali, induce a ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2 dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del Consiglio Comunale (in tal senso parere Ministero dell ‘Interno 3/7/2018).
Il Dipartimento degli Affari Interni del Ministero, in un caso in cui nella richiesta dei Consiglieri non risultava nemmeno precisata (a differenza del caso di specie in cui dalla richiesta si evinceva qual era la funzione cui il Consiglio Comunale era stato chiamato) a quale deliberazione del Consiglio l’adunanza fosse finalizzata, ha affermato che “non può ignorarsi che la stessa mira a consentire un dibattito in seno al consiglio in ordine ad un accadimento (sequestro giudiziario di terreni di proprietà comunale) che, per la sua gravità certamente non può ritenersi estraneo alla sfera degli interessi, e quindi della competenza, del consiglio comunale. Rileva, al riguardo, la natura di organo ‘di indirizzo e di controllo politico amministrativo’ del consiglio (artt- 42 e 44 T. U-O-EL) che, a giudizio di questo ufficio, non consente di ritenere l’argomento in esame ‘manifestatamene estraneo alla competenza del collegio’, né tanto meno vertente su un oggetto illecito impossibile. Piuttosto, la richiesta va esaminata alla luce di quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’ordine del giorno del consiglio deve consistere in un elenco sommario e sintetico degli affari da trattare, ma compilato in modo da non lasciare dubbi ed incertezze sugli argomenti che devono formare oggetto di discussione. Se non può essere usata una formula così vaga da non permettere di comprendere di quali problemi si richieda la trattazione, ciò non significa che necessariamente la richiesta debba essere corredata da uno schema di provvedimento da adottare. In conclusione, a giudizio di questo ufficio, l’argomento di cui la minoranza consiliare ha chiesto la iscrizione aWordine del giorno è da considerarsi ammissibile, per quanto non sufficientemente specificato attraverso la indicazione di quali ‘provvedimenti’ si propone la adozione, dovendo per essi intendere non soltanto taluno degli atti indicati dal comma 2 dell’art. 42 e dall’art. 44 del T.U.O.E.L., ma anche soltanto la deliberazione, sotto forma di approvazione di ordini del giorno o mozioni, di atti di indirizzo sui modi di intervento da parte della giunta e degli organi di gestione per fronteggiare la situazione determinatasi a seguito del sequestro giudiziario. In tal senso il Sindaco, più che respingere la richiesta della minoranza, dovrebbe invitarla ad integrare la richiesta nei sensi suesposti”.
Nel caso, come si è ridetto, 12 richiesta dei Consiglieri di opposizione non era volta a far riunire il Consiglio Comunale in assetto deliberativo, ma:
– a determinare un sindacato ispettivo da parte del Consiglio sulla “questione cimitero”, ad imporre al Sindaco e alla sua maggioranza di rispondere apertamente ai cittadini in ordine a quali fossero stati i provvedimenti eventualmente adottati per dare una soluzione al problema “e su quali fossero le tempistiche e le modalità di consegna dei loculi e delle cappelle ai cittadini ”
1.3. Vi è peraltro che il Presidente del Consiglio in altre occasioni ha leso l’onore ed il decoro dei Consiglieri di opposizione durante il dibattito consiliare.
Si vedano in tal senso i verbali della delibera di CC n. 24 del 918 u.s in cui ad un mio intervento a difesa di un altro Consigliere di opposizione che era stato offeso dal Sindaco con illazioni gravissime (testualmente io dichiaravo 4′ …aggiungo soltanto che—mi è dispiaciuto per quello che è stato detto sul Consigliere Solazzo, il quale non ha oggi gli strumenti per poter dire nulla. Se il Sindaco conosce le carte, allo stesso modo non è per il Consigliere Solazzo che non ha modo neanche di replicare, giustamente, per come è stato richiamato “) il Presidente del Consiglio ha risposto, alla presenza del pubblico che assisteva all’assise comunale, che io avrei assunto quel Consigliere di opposizione come cliente (testualmente “Ti ha assunto già come cliente, Solazzo”), in tal modo:
– assegnando al mio intervento una valenm di natura speculativa e non politica e quindi offendendo il mio munus; sminuendo le offese che il Sindaco aveva rivolto al Consigliere di opposizione;
– deridendo i Consiglieri di opposizione e quindi prendendo evidentemente parte.
1.4. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto ritengo quindi:
– che le considerazioni espresse dal Sindaco nella nota che riscontro, a difesa dell’operato del Presidente del Consiglio, sono del tutto erronee; che il comportamento tenuto dal Presidente del Consiglio in violazione del suo ruolo super partes, non può rimanere privo di un riscontro sanzionatorio da parte della Prefettura, cui a tal fine è indirizzata la presente.
2. Ciò posto, vengo alla nota 11/09/2019 con cui il Sindaco ha risposto alla mia interrogazione dell’ 8/8/2019.
Non posso preliminarmente non rilevare come la risposta del Sindaco sia totalmente scollata dai binari istituzionali ed entri volgarmente nel personale.
Nella nota il Sindaco mi accusa di essere incorsa in una incompatibilità “giuridica e morale” per aver assunto la difesa stragiudiziale della All Service srl nella fase anteriore alla risoluzione del contratto, in concomitanza con l’incarico politico svolto da mio marito nella Giunta della precedente amministrazione insediatasi nel giugno 2015 fino al giugno 2017.
La portata diffamatoria delle affermazioni e la loro volgarità ed arroganza, mi induce a sporgere formale querela, non essendo consentito al Sindaco di poter gettare discredito sulla base di mere illazioni e soprattutto di una lettura artefatta degli atti e della legge.
Trascurando il fatto che nell’arco temporale in cui ho difeso la All Service srl in via stragiudiziale nella fase precedente alla risoluzione del contratto vi era un formale atto di separazione tra me e mio marito, vi è che l’assunzione di un incarico di difesa stragiudiziale dell’impresa da parte mia non era e non è circostanza che poteva inficiare minimamente né il mio operato né tantomeno quello di mio marito non rientrando la fattispecie in una delle ipotesi contemplate espressamente dagli artt. 63 e seguenti del TUEL e/o dal dlgs n- 39/13.
Sicchè le affermazioni del Sindaco non poggiandosi né su dati fattuali né su dati normativi -costituiscono mere illazioni del tutto offensive, che derivano evidentemente dalla sua visione distorta della realtà.
E quanto sia distorta la sua visione delle cose lo dimostrano le risposte alla mia interrogazione.
3. Ed in vero, alla mia domanda sul perché non sono state avviate le procedure di responsabilità nei confronti dei redattori del progetto del nuovo Cimitero una volta che il Direttore dei Lavori, longa manus dell’Amministrazione durante l’esecuzione dell’appalto, aveva rilevato gravi errori progettuali, il Sindaco risponde che il momento di avviare azione di responsabilità sarebbe stato quello in cui l’Ufficio Legale, incaricato della costituzione del Comune nel giudizio instaurato dalla All Service srl per la risoluzione in danno del contratto, avrebbe fatto il punto della situazione.
Ovviamente restiamo in attesa che ciò accada, ma ne dubitiamo fortemente, una volta che il Sindaco ha posto a capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso l’espletamento di una procedura ex art. 110 del TUEL, il medesimo Architetto che ricopriva quel posto durante la sua passata Amministrazione e cioè nel periodo in cui veniva approvato il progetto relativo all ‘ampliamento del Cimitero e le relative varianti: in altri termini, il controllore di oggi coincide con il controllato di ieri.
Curioso però che il Sindaco imputi ad altri incompatibilità “morali e giuridiche”.
Ciò posto, attendendo che le responsabilità vengano ufficialmente contestate ai responsabili in sede di attribuzione dell ‘incarico legale per la difesa dell’Ente (circostanza questa che lascia perplessi, essendo questioni totalmente diverse), sembra che il Sindaco non abbia ancora ben chiaro cosa sia accaduto.
Non ha cioè ben chiaro ancora che i ritardi nella esecuzione dell’appalto della All Sewice srl sono dipesi in larga parte dalla omessa previsione e considerazione nell’elaborato progettuale esecutivo posto a base di gara delle interferenze con i lavori volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, che al Sindaco stesso e alla sua Amministrazione dovevano essere noti: le previsioni progettuali del ponte di via Torchiarolo, infatti, andavano ad intersecarsi con quelle dell’area del cimitero affidata in appalto alla All Service, tanto da rendere preliminari le prime rispetto alle seconde: e i tempi di realizzazione del ponte di Via Torchiarolo li abbiamo conosciuti, essendo stato ultimato il ponte solo pochi mesi fa.
Tempi assolutamente incompatibili con i 180 giorni prescritti dall’Amminisfrazione Rizzo nel contratto stipulato con la All Service per la ultimazione delle opere cimiteriali.
Doveva poi essere noto al Sindaco che i pareri dell’Autorità di Bacino resi sul progetto del cimitero non erano definitivi, avendo l’Autorità rimesso il rilascio del parere definitivo al momento in cui fossero state ultimate le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e doveva altresì essere noto al Sindaco che il parere favorevole era stato reso esclusivamente con riferimento ad una porzione dell’area cimiteriale, che non era quella interessata dalla edificazione.
Ciò rendeva impossibile per la Giunta Rizzo affidare i lavori alla All Service sul presupposto (falso) che l’Autorità di Bacino avesse già reso “parere di compatibilità al PAP’.
Orbene, tutto questo il Sindaco lo ritiene “fantasioso”, forse perché non ha ben chiara ancora la situazione e attende che siano gli Uffici Legali e Tecnici a fornirgli delucidazioni.
Aggiunge ancora che il ponte “non gli sembra che abbia creato interferenze di sorta” e trova addirittura “pretestuosi che nel 2016 si siano bloccati i lavori del cimitero per opere che alla predetta data non eranofinanche state avviate”.
Trascura il Sindaco volutamente che se è vero che le opere di mitigazione del rischio idrogeologico non erano state ancora avviate, risultavano però già progettate ed in corso di realizzazione e l’Autorità di Bacino le aveva prescritte come condizione necessaria per la realizzazione ed ultimazione delle opere cimiteriali: sicchè era del tutto impossibile che il progetto esecutivo del cimitero affidato alla All Service srl non se ne facesse carico, vista la loro pacifica interferenza con le opere a realizzarsi.
Trascura altresì il Sindaco che il Direttore del Lavori, che come ribadisco, è la longa manus dell’Amministrazione nella esecuzione degli appalti pubblici, con nota del 30/12/2014 (e cioè nel pieno della sua amministrazione) aveva rilevato la sussistenza di gravi carenze del progetto posto a base di gara sotto il profilo dei piani quotati, sicchè anche non poteva il RUP dell’epoca, che coincide con il Responsabile l’UTC di oggi, non rendersi conto che l’impresa avrebbe ritardato nella esecuzione dei lavori.
E tuttavia il contratto è stato stipulato con l’impresa assegnandole 180 giorni per la fine lavori e il silenzio del RUP sui ritardi che derivavano dalle carenze progettuali di cui si è detto è stato esemplare.
Il Sindaco non può stupirsi che la nuova Giunta Comunale nel 2016 abbia rilevato tutte le anomalie ed i ritardi che si erano fino ad allora registrati nella esecuzione dell’appalto anche per via delle interferenze, poiché la Giunta ha fatto ciò che in precedenza la sua amministrazione ed i suoi tecnici non hanno inteso fare.
Il successivo ritardo che si è poi registrato nel periodo in cui hanno amministrato i Commissari Prefettizi è certamente imputabile alla loro difficoltà di venire a capo di una questione intricata e complessa come quella di cui parliamo (tenuto conto che i Commissari hanno affrontato ulteriori annose e rilevanti questioni ereditate dall’Amministrazione Rizzo), ma come ho avuto modo di contestare nelle diffide che ho inviato all’epoca, la posizione di stallo che si è venuta a creare ha indotto I ‘impresa a chiedere il risarcimento del danno al Comune.
4. Nella mia interrogazione avevo posto al Sindaco la seguente domanda: “da dove il Sindaco assume la certezza che il nuovo appalto indetto per la realizzazione della recinzione del cimitero potrà in qualche modo essere finanziato dalle somme che la All Service srl dovrebbe versare a titolo di risarcimento nei confronti del Comune se il Comune stesso è stato chiamato a risarcire I ‘impresa di una somma maggiore, laddove essere in corso un contenzioso non è possibile ancora ipotizzare alcun esito in merito”
Alla stessa il Sindaco risponde che “non è dato sapere da quale atto amministrativo” io “abbia rilevato che la nuova recinzione del cimitero sia finanziata dalle somme che la All Service srl dovrebbe versare a titolo risarcitorio”, arrivando a sostenere che “nessun soggetto avrebbe mai potuto immaginare, seppur dotato di fervida fantasia una talefonte difinanziamento”.
A me sembra che il Sindaco o non sappia o non legga o finge di non saper fare né I ‘una né l’altra cosa.
E’ sufficiente leggere il testo della delibera di Giunta Comunale n. 85 del 3/5/2019 per rendersi conto che l’appalto della nuova recinzione trova la sua copertura finanziaria (riporto testualmente):
“nel quadro economico del progetto così come approvato con deliberazione di CG n. 55 del 27/3/2014 e successivamente con “perizia suppletiva e di variante ” approvata con deliberazione di GC
n. 93 del 1/6/2015 sul capitolo 5640, Missione 12, Programma 09, titolo 02-02-01-09-15″.
Il quadro economico del precedente appalto affidato alla All Service srl è stato rimodulato, come emerge dalle premesse della citata delibera, alla luce dell’accertamento dei lavori eseguiti dalla All Service e dunque alla luce di un rapporto di dare-avere che è attualmente sub iudice e quindi in contestazione; nella delibera peraltro si aggiunge testualmente che alle somme indicate nel quadro economico “devono aggiungersi quelle spettanti all’Ente a seguito dell ‘applicazione delle penali per la ritardata ultimazione dei lavori e per il danno arrecato al Comune di san Pietro Vernotico per la mancata consegna dei manufatti cimiteriali ai cittadini già sottoscrittori dei relativi contratti “.
Sicchè la mia domanda sulla legittimità della copertura finanziaria era non solo opportuna, ma anche tecnicamente corretta non sembrando allo stato certo che l’applicazione delle penali sa legittima potendo verificarsi all’esito del giudizio in corso l’ipotesi che sia il Comune a dover rispondere con cospicue dei danni procurati all’impresa e di sue specifiche responsabilità.
5. Del tutto stupefacente è poi la risposta del Sindaco alla mia domanda relativa ai tempi in cui ai cittadini verranno consegnati i manufatti.
Il Sindaco risponde che “non si ritiene corretto indicare una data di consegna dell’opera se prima non viene eseguito il muro di recinzione”.
Intanto se fosse vero che la consegna dei manufatti cimiteriali è effettivamente condizionata (solo) alla realizzazione del muro di recinzione, una data il Sindaco avrebbe dovuto e potuto indicarla visto che è la sua Amministrazione a fissare i termini contrattuali di consegna dei lavori della recinzione e che si tratta di termini tassativi-
Ne deduco che se il Sindaco non ha inteso indicare (quantomeno la data di consegna della recinzione utile a far ipotizzare) quella di consegna ai cittadini dei manufatti cimiteriali è perché:
– non ha proprio idea di quale sia l’iter ulteriore da seguire; ovvero prevede la sopravvenienza di ulteriori problemi nella esecuzione dei lavori che non vuole esplicitare;
– prevede ulteriori adempimenti dall’esito del tutto incerto, che si astiene dal comunicare, ma che invece sarebbe meglio, in un moto di resilienza, che chiarisse, tenuto conto che sono 15 anni che i cittadini aspettano risposte.
5.1. Il Sindaco non si avvede però che dopo tutto ciò che è accaduto nell’arco di 15 anni dalla ideazione del progetto del cimitero e dopo sette anni di sua amministrazione, nonché dopo le reiterate promesse di una rapida consegna fatte ai cittadini in più occasioni, anche con l’assunzione di specifici impegni formali, una risposta chiara deve fornirla, rispondendo ciò (per lui si) ad un preciso dovere politico nonché “morale e giuridico
Il Sindaco, inoltre, (nel rispondere alla mia ultima domanda sul “perché, pur conoscendo le gravissime problematiche derivanti dagli errori progettuali del cimitero durante la sua Amministrazione 2010/15, invitò i cittadini a versare il secondo acconto sostenendo erroneamente che la consegna dei manufatti sarebbe avvenuta nel termine di pochi mesP) finge di non ricordare che il 23/03/2015, con una nota a sua firma, aveva assunto con i cittadini il formale impegno di ultimare i manufatti oggetto del contratto entro il previa corresponsione da parte di questi dell ‘ulteriore 50% della seconda rata del prezzo da versarsi nelle casse comunali.
L’acconto è stato versato, ma a quella data Sindaco era perfettamente a conoscenza che i loculi e le cappelle cimiteriali non potevano essere completati e consegnati ai cittadini:
– perché, come lui stesso, sostiene ed ammette, non erano state nemmeno avviate le opere di mitigazione del rischio idrogeologico che, per espressa prescrizione dell’Autorità di bacino, erano condizione imprescindibile per la ultimazione e consegna delle opere cimiteriali;
– oltre che per le ulteriori carenze progettuali contestate dal Direttore dei Lavori. che non erano ancora state risolte.
Non solo-
Anche durante la campagna elettorale del 2018, quando cioè il Sindaco ribadì la promessa ai cittadini di consegnargli i manufatti cimiteriali a distanza di un mese (pubblicando tale promessa sui cartelloni pubblicitari), doveva essergli noto che con determina 27/5/2015 1’Architetto Vanina D’Anna (RUP dell’epoca ed attuale) aveva affidato l’incarico per una perizia di variante volta ad eliminare la recinzione in muratura prevista nel progetto appaltato per sostituirla con una recinzione metallica, del tutto fuori legge.
Sapeva dunque il Sindaco, come dimostra l’evoluzione successiva dei fatti, che in mancanza di una recinzione in muratura nessun loculo si sarebbe mai potuto consegnare poiché il cimitero non può essere praticabile e/o agibile.
E’ quindi evidente come nel caso di specie i pensieri “fantasiosi” che il Sindaco mi imputa, risultino abbondantemente superati da una realtà molto più amara, che tuttavia il Sindaco ostinatamente finge di non conoscere e comunque sottovaluta, procrastinando ostinatamente i tempi per risalire e contestare le dovute responsabilità politiche ed amministrative della sua personale gestione.
Nel dubitare che il Sindaco possa agire per far venire in luce responsabilità della sua amministrazione, in specie ora che l’assetto amministrativo è perfettamente identico a quello degli anni 20102015 in cui le irregolarità sono state poste in essere, invito il Prefetto di Brindisi ad intervenire, assumendo ogni iniziativa sia nell’esercizio del suo potere sostitutivo sia di tipo giudiziario, per far venire in luce gli aspetti oscuri della vicenda, che il Sindaco ostinatarnente non vede, tenuto conto che la questione del cimitero involge anche problemi di natura igienico-sanitaria non trascurabili.
Tanto dovevo
Il Consigliere Comunale

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