ELEZIONI PROVINCIA DI BRINDISI, BAGARRE TRA TANZARELLA E MARRA: “SCELTE CONDIVISE COL COMITATO DI DIREZIONE, IL SEGRETARIO TACCIA O SE NE VADA”

Domenico Tanzarella, vicepresidenza (facente funzioni di presidente al momento) della Provincia di Brindisi ha risposto con una lettera al segretario generale della Provincia di Brindisi, Fabio Marra, all’invito di cessare le attività di competenza presidenziale e richiedere l’intervento del Prefetto di Brindisi per la nomina di un commissario prefettizio Il segretario generale si era dichiarato deciso a valutare le modalità di partecipazione o di sottoscrizione di tutti gli atti sottoscritti in Provincia.

Oggi arriva la risposta di Tanzarella: la medesima nota è stata inviata per conoscenza al Prefetto, ai consiglieri provinciali, ai sindaci della provincia di Brindisi, nonché al procuratore della Repubblica ed al Procuratore generale presso la Corte dei Conti.

Eccola di seguito:

“Elezioni Presidente della Provincia di Brindisi. Elezioni Presidente della Provincia di Brindisi.

Determinazioni conseguenti a nota prot. 9164 del 19.03.2018.Letta la nota in oggetto (all.), lo scrivente è costretto a ritornare, suo malgrado, su una questione che si riteneva già ampiamente affrontata e sulla quale sono state coinvolte le Autorità, in conoscenza alla presente.Ciò premesso si intende fermamente contestare quanto riportato nella citata nota sia in punto di fatto, essendo state operate ricostruzioni non veritiere, sia in punto di diritto, avendo argomentato in maniera manifestamente illogica.In primo luogo, si contesta l’addebito secondo cui “il consigliere Tanzarella, non attivandosi per tempo, non ha deliberatamente voluto indire le elezioni del presidente…. “. Appare, infatti, palesemente impropria l’attribuzione di un atto volitivo premeditato ad uno scopo del tutto estraneo all’intenzionalità dello Scrivente, in quanto la tempistica è stata determinata dai necessari approfondimenti tecnici da parte dei competenti uffici che, hanno esaminato e studiato la normativa applicabile al caso di specie.La questione dell’ indizione delle elezioni del presidente è stata oggetto di disamina del Comitato di Direzione, giusta verbale del 05.12.2017 (all.), redatto dalla dott.ssa Pannaria ed approvato dalla S.V., in cui, testualmente, è bene ricordarlo, tutti i presenti, incluso il Segretario Generale, convenivano sull’opportunità di inoltrare interpello come dimostrabile dall’estratto del relativo verbale che qui si riporta: ” Si condivide la necessità di presentare un interpello al Ministero dell’Interno- Ufficio elettorale nonché all’UPI in merito alla data delle elezioni per il rinnovo del Presidente , considerato quanto previsto dall’art. l, comma 79 della Legge 56/2014 e considerata altresì la particolare situazione in cui si trova attualmente la Provincia di Brindisi dove sei comuni sono commissariati, con conseguente riduzione sia dell’elettorato attivo che di quello passivo interessati alle elezioni di secondo grado. L’interpello verrà predisposto in collaborazione tra il Servizio l- Affari Istituzionali-, il Servizio legale ed il Capo di Gabinetto. L’interpello sarà firmato e trasmesso direttamente dal presidente “.  II ffE’ necessario rilevare che, in tale riunione, risultavano assenti il dirigente del Servizio no 1, dott.ssa Fernanda Prete ed il dirigente dr. Pasquale Epifani, chiamato, quest’ ultimo a sostituire la prima, quale responsabile del Servizio 1, competente nella materia che ci riguarda, in caso di sua assenza o impedimento momentaneo. Il dirigente del Servizio lAffari Generali, al rientro dal congedo ordinario, ha avviato l’iter per la redazione della proposta d’ interpello, secondo le indicazioni, all’unanimità, date dal Comitato di Direzione, con ciò confermando, qualora occorresse, il suo parere favorevole a tale procedura. Sul punto si rinvia integralmente alla esposizione dei fatti già puntualmente resa nota con l’esposto del 18.01.2018, prot. no 1812 (all.).Risulta, pertanto, assolutamente falso che il Segretario ed il Dirigente del Servizio competente abbiano, alla data dell’interpello, espresso formale parere contrario allo stesso o esternato convinzione circa la perentorietà del termine entro cui convocare i comizi elettorali.Con nota prot. 1291 del 23.01.2018 (all.) la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie locali, dava riscontro al interpello di questa Amministrazione, nel senso di confermare che il termine entro cui indire le elezioni del Presidente della Provincia, poteva andare oltre il 90 giorno dalla cessazione della carica del Presidente Bruno, in quanto detto termine trovava vigenza nella fase di prima applicazione e tenuto conto della situazione particolare venutasi a creare nel contesto territoriale, con il commissariamento di molti comuni.La S.V. mette arbitrariamente in discussione il valore del citato parere con argomentazioni a dir poco surreali per un qualsivoglia laureato in giurisprudenza, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 744/2018, afferente a fattispecie totalmente diversa da quella che ci riguarda. Nell ‘ordinamento giuridico italiano, com’è ben noto, non vige il vincolo del precedente giurisprudenziale che ha, pertanto, effetti, esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio medesimo, ma, anche laddove volessimo valorizzare gli autorevoli principi giurisprudenziali del Consiglio di Stato, di certo non potremmo far riferimento alla sentenza da Lei, inopinatamente, citata per risolvere la presente questione.  Presidente.f.f.In particolare, gli stralci di sentenza riportati dalla S.V. nella nota in oggetto a cui si da riscontro, non hanno alcuna attinenza, neppure analogica, con il caso che ci riguarda. Infatti, in primo luogo, il parere ricevuto, in risposta a specifico interpello, dalla Provincia di Brindisi non è stato espresso da un organo politico, quale “un sottosegretario di Stato “, ma da organo tecnico, quale il Capo Dipartimento; in secondo luogo, l’art. 1 comma 60 della l. 56/2014, per il quale il Consiglio di Stato non ha ritenuto esserci dubbi interpretativi, ha ad oggetto un requisito di eleggibilità/incandidabilità dei presidenti delle province, a differenza dell’ art. 1 comma 79 lett. b), il quale disciplina le modalità minime e la tempistica del procedimento elettorale, “in se di prima applicazione della presente legge”; da ultimo, la questione circa la limitata rappresentatività politica per il ridotto numero di sindaci candidabili è introdotta, dalla vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, quale parametro di costituzionalità dell’art. 1 comma 60 della cit. legge 56. I ragionamenti svolti incidenter tantum dal giudice amministrativo non sono estensibili al caso che ci riguarda avendo affrontato la questione solo dal lato dell’elettorato passivo, ossia dal lato di coloro che possono ricoprire l’incarico politico elettivo; inoltre, nel caso esaminato, l’esistenza di soli 9 sindaci candidabili su 61 comuni è da addebitarsi principalmente all’assenza del requisito di cui all’art. 1 comma 60 della già citata legge 56 e non alla mancanza, per commissariamento dei rispettivi Consigli Comunali, dei soggetti titolari del dirtto di elettorato sia passivo che attivo.Infine, paradossalmente, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, qualora le anzi esposte ragioni non fossero già di per se sufficienti ad evidenziare l’illogicità e l’ infondatezza dell’interpretazione fornita dalla S.V., indirettamente, conferma l’assunto dell’Interpello da me proposto, col parere favorevole del dirigente Competente e sentita l’ Avvocatura provinciale, come confermato dal parere scritto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, circa la non perentorietà del termine entro cui devono essere inditte le elezioni del Presidente della Provincia, atteso che, nel caso esaminato dal giudice amministrativo, le elezioni sono avvenute oltre il citato termine e tale circostanza non è stata oggetto di alcun rilievo (punto 17 della sentenza esaminata), ne dalle parti del giudizio, ne tantomeno da parte del medesimo giudice. Presidente f.fAncora più temerarie in quanto ad illogicità ed infondatezza giuridica appaiono le argomentazioni con cui la S.V., nel palese tentativo di giustificare comportamenti contraddittori (vedasi parere del Comitato di Direzione e pareri successivi, sul medesimo tema), nonché le indebite condotte minatorie e contrarie ai doveri d’ufficio, già oggetto di specifica e separata segnalazione alle Autorità competenti (vedasi nota prot. n. 1812/2018, all.), disconosce la legittimazione del Sottoscritto a svolgere le funzioni di Vice Presidente, regolarmente nominato con Decreto Presidenziale no 2 del 20.01.2017 e all’uopo subentrato al titolare dell’ufficio, sostituendo lo stesso, per effetto di quanto previsto dall’ art. 24 del vigente Statuto Provinciale. In particolare, il richiamo alla figura del C.d. funzionario di fatto, con tutti gli effetti conseguenti sulla validità degli atti adottati ed adottanti, è totalmente fuori luogo, in quanto giuridicamente infondato, volto, evidentemente, a determinare condizioni di dubbio nei terzi circa la legittimazione dello Scrivente, con risvolti oltraggiosi e calunniosi, nonchè disfunzionali rispetto al corretto andamento dell’ attività istituzionale ed amministrativa della Provincia, all’interno della cui organizzazione la condotta dellaS.V. non può se non determinare ulteriori elementi di criticità, in un contesto già provato dalle ben note difficoltà finanziarie.La sistemazione dogmatica di tale figura, scomodata ed invocata fuori luogo dalla S.V. nell’ambito dell’organizzazione della P.A. “sarebbe più opportuna inserirla nella trattazione sul rapporto di pubblico impiego “(v. Rocco Galli, corso di diritto amministrativo, ed. Cedam) e non è chi non veda che il vice presidente della Provincia, legittimato da un provvedimento di nomina da organo politico, poi decaduto, non è legato all’organizzazione da alcun rapporto di pubblico impiego.Tantomeno di alcuna valenza giuridica e di alcun rilievo pratico è la dissertazione della S.V., sulla presunta invalidità degli atti del Vice Presidente, a cui decisamente non può applicarsi la categoria, molto discussa e di solo elaborazione dottrinaria, del C.d. funzionario di fatto”, in quanto “dottrina e giurisprudenza sono orientate a risolverlo utilizzando il principio di conservazione, in virtù del quale gli atti, benché invalidi, devono considerarsi efficaci nei confronti dei terzi” ( v. già citato Galli).Non è chi non veda che, nel caso di specie, al di fuori di fantasiosi richiami ad istituti di dubbia applicabilità e di ancor minore certa utilità, trova applicazione l’istituto, ben noto, della prorogatio in base al quale il titolare di un potere è legittimato ad esercitarlo fino all’insediamento del successore. Presidente f.f.La prorogatio è espressione di un principio ad applicazione generale, per cui la necessità della rinnovazione periodica dell’organo si accompagna specificatamente, come nel caso che ci riguarda, all’esigenza di evitare o di colmare pericolosi vuoti di potere, garantendo la continuità degli organi stessi e la sopravvivenza fino all’insediamento di quelli nuovi.Da quanto sopra esposto, al di la delle formali dichiarazioni di assolvimento delle funzioni proprie, rese con la nota prot. n. 5894 del 22.02.2018 (all.), non si può non prendere atto della confessata impossibilità della S.V. a svolgere i suoi doveri d’ufficio, come da nota in oggetto cui si da riscontro; appare, altresì, chiaro che la S.V., con le posizioni da ultimo formalmente assunte, pur destituite di qualsivoglia giuridico fondamento, trovasi in una posizione di sostanziale, oggettivo e permanente conflitto d’interesse in particolare, nell’espressione del parere di conformità sugli atti dello Scrivente, dovuto obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. IO comma 8 dello Statuto Provinciale e non, come erroneamente affermato dalla S.V., previsto “per prassi consolidata”. Infatti, in ragione delle possibili pendenti indagini di natura penale a suo carico è del tutto palese che la S.V. sta perseverando, fino all’inverosimile, nell’errore di condizionare il proprio operato amministrativo in funzione della strategia difensiva, mirata a precostituire esimenti a proprio favore, con Cio, pregiudicando il corretto svolgimento ed andamento dell’azione amministrativa della Provincia.Fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, considerato che il descritto conflitto d’interesse è oggettivamente qualificabile quale impedimento al corretto ed imparziale svolgimento delle sue funzioni, in via cautelare ed urgente, La invito e diffido a farsi sostituire, come per legge, ai sensi dell’art. 41 del vigente Statuto Provinciale.La invito, infine, a tenere durante lo svolgimento dei suoi compiti, un comportamento consono al decoro ed al riserbo, di un dirigente pubblico il quale, può legittimamente esprimere pareri ed opinioni, ma non di certo a mezzo della stampa, ricercando una visibilità sociale che non si addice al ruolo ricoperto.La presente è inviata per conoscenza alle Autorità in indirizzo, per le eventuali valutazioni di competenza, sui risvolti penali, discussione”.

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