FONTANA TANCREDI: IL COMUNE AUTORIZZA LA PROSECUZIONE DEI LAVORI. LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Fondazione Tonino Di Giulio, Touring Club Italiano –
Club territoriale di Brindisi, Amici dei Musei, Club per Unesco Brindisi riscontrano, con malcelato stupore, la nota del Comune di Brindisi datata 16/01/2017 con cui l’Ente, pur avendo emesso un titolo manifestamente
illegittimo, avrebbe comunicato a codesta Amm.ne Provinciale di non poter accogliere
l’invito ad annullare in autotutela il permesso a costruire N. 127/10.
Questo, nonostante il documento citato presenti rilevanti violazioni agli
strumenti urbanistici vigenti ed altri elementi gravi di illegittimità, così come emersi a
conclusione dell’istruttoria condotta ex art. 39 Dpr 380 del 2001 dalla Provincia di
Brindisi e trasfusi in una relazione tecnica finale allo stesso che lo staff comunale
conosce benissimo, perché parte di quel procedimento.
Il tutto, come specificato dal funzionario Amm.vo del Comune Dr.ssa Cavaliere
e dal nuovo Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Indini, sulla base di una
sopravvenuta certificazione notarile di parte, del 10/01/2017, a firma del Notaio
Michele Errico, con cui la Edil Mic Srl ha inteso contestare l’esistenza di un diritto di
enfiteusi perenne sul suolo relativo al suddetto permesso a costruire n. 127/10; mentre
sugli altri importanti elementi di illegittimità del predetto permesso a costruire, rilevati
nell’istruttoria ex art. 39 Dpr. 380 del 2001 e posti anch’essi a supporto della citata
diffida Provinciale ad annullare quell’atto, il Comune di Brindisi non prende posizione.
E questo, viepiù, nonostante l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero
di Brindisi (I.D.S.C.) abbia, nella suddetta procedura provinciale ed attraverso proprie
deduzioni di parte, con nota a firma dell’Avv. Teodoro Selicato del Novembre u.s.,
rivendicato la titolarità piena ed esclusiva sul bene, quale concedente enfiteusi perpetua,
e specificando di non avere mai affrancato lo stesso a terzi.
Si fa osservare come alla data del 18/11/2016 fossero scaduti tutti i termini
concessi da codesta Amm.ne Provinciale alle parti in causa per presentare memorie e
deduzioni a sostegno delle rispettive pretese e come queste Associazioni avessero, già
dalla primavera del 2016, sollevato il problema della proprietà del terreno senza che la
Edil Mic Srl e/o il Sig. Labate, suo dante causa, lo avessero contestato.
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Irrituale, a dir poco, è quindi la certificazione del Notaio Michele Errico di
Brindisi il quale nella vicenda è stato in ordine cronologico:
1) Il Notaio che ha rogato la “compravendita” Longo-Labate;
2) Il Notaio che ha rogato la “compravendita” Labate-Edil Mic Srl;
3) Dal giugno 2016 Consigliere e Garante per la Trasparenza per il Comune di Brindisi,
quale persona di fiducia del Sindaco avv. Carluccio, ovvero nominato con Ordinanza
Sindacale n°16 del 21 luglio 2016 prot.n.62052 notificata a mani proprie dell’interessato
Notaio Errico in data 18.08.2016;
4) Il Notaio che, pur rogando i predetti atti pubblici, non avrebbe tenuto in considerazione,
a tempo debito, sia un atto del ISDC del 2010 con cui l’Istituto del Clero rivendicava il
proprio diritto sul terreno (oggetto del permesso a costruire), sia l’atto di rettifica
compiuto dagli eredi Longo nel dicembre 2014 e con cui gli stessi precisavano, con
riferimento al rogito del 2004 con Labate, la loro posizione non di proprietari, bensì di
enfiteuti; con ciò esponendosi, sia pure in via teorica, a responsabilità nei confronti della
Edil Mic Srl.
E’ evidente, quindi, che da tale agire potrebbe configurarsi sul Notaio Michele
Errico uno status di “conflitto di interessi”, anche ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241 del 1990.
E conseguentemente, la certificazione notarile pervenuta a sua firma non potrà
fare parte dell’istruttoria provinciale e necessariamente andrà stralciata anche da
eventuali procedimenti connessi, che siano stati aperti presso il Comune di Brindisi.
In particolare, potrebbe sembrare che il Notaio Errico, attraverso un discutibile
atto di “certificazione notarile” tenti di “salvare” sia la posizione del Comune (che in
caso di annullamento del permesso a costruire sarebbe chiamato ai danni dalla stessa
società EdilMic Srl) ed infine la propria, per responsabilità professionale, in quanto
questi aveva il compito di verificare preliminarmente alla stipula di ogni atto di
trasferimento della proprietà, sia la legittimità della documentazione presentata dalla
parte venditrice e non di attenersi alle dichiarazioni rese da questi, ché di garantire la
possibilità di acquisire validamente il diritto di proprietà sul terreno e sull’immobile
oggetto di compravendita.
Alla luce di tanto, dunque, si invita codesta Spett.le Amm.ne Provinciale, allo
stralcio di tutta la documentazione che sia stata prodotta da soggetti interessati oltre il
termine previsto dalla procedura sopra indicata.
Ed inoltre, come conseguenza del rifiuto espresso dal Comune di Brindisi di
annullare in autotutela il permesso a costruire n. 127/10, per poteri sostitutivi
riconosciuti ex lege ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad annullare lo stesso
titolo a costruire, per la salvaguardia di un bene monumentale di inestimabile valore
storico, artistico e culturale.
Nonché, proprio in virtù dei sopra citati poteri sostituivi, di curare la trasmissione
alla competente Procura della Repubblica di Brindisi di ogni possibile notizia di reato
che si fosse conclamata, ovvero di ogni fatto verificato nell’istruttoria che possa aver
configurato una violazione alla norma penale, sia essa urbanistica, amministrativa e/o
contro la pubblica amministrazione.
Queste Associazioni si riservano sin d’ora ogni azione che sarà ritenuta
opportuna.
Brindisi, 19 gennaio 2017
Italia Nostra, Legambiente, Fondazione Tonino Di Giulio, Touring Club Italiano –
Club territoriale di Brindisi, Amici dei Musei, Club per Unesco Brindisi.

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