L’IMPRESA VINCE AL TAR. VIA LIBERA ALL’ULTIMAZIONE DEL PALAZZO INCOLLATO ALLA FONTANA TANCREDI

Con sentenza pubblicata oggi il Tar Lecce si è pronunciato sulla vicenda relativa al contenzioso fra la Provincia di Brindisi e l’impresa – difesa dagli avv.ti prof. Pier Luigi Portaluri, prof. Vincenzo Farina e Giorgio Portaluri – che aveva ottenuto il permesso di costruire un edificio a Brindisi nei pressi della fontana Tancredi.

A dicembre del 2015 la Provincia di Brindisi aveva dato avvio – sulla base di un esposto redatto da alcune associazioni ambientaliste – al procedimento volto a verificare la legittimità del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Brindisi nel 2010 per la realizzazione di quell’immobile.

In particolare, la Provincia intendeva verificare la titolarità del diritto di proprietà del terreno in capo all’impresa costruttrice nonché la conformità del progetto edilizio alla disciplina edilizia e paesaggistica.

Nel corso del procedimento la Provincia aveva anche disposto la sospensione dei lavori.

Nel marzo del 2017, nonostante il Comune di Brindisi e gli altri soggetti interessati avessero più volte dimostrato la piena legittimità del permesso di costruire, la Provincia ha concluso il procedimento di verifica annullando il titolo edilizio ritenendolo illegittimo.

L’impresa costruttrice ha quindi proposto ricorso innanzi al Tar Lecce a mezzo degli avv.ti prof. Pier Luigi Portaluri, prof. Vincenzo Farina e Giorgio Portaluri.

In pieno accoglimento delle tesi sostenute in giudizio dai legali dell’impresa ricorrente, il Tar Lecce ha affermato che l’annullamento disposto dalla Provincia è illegittimo, riconoscendo la regolarità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Brindisi.

Infatti, il Tar ha anzitutto riconosciuto la piena proprietà del terreno in capo alla ricorrente.

Inoltre, il Giudice ha stabilito che il permesso di costruire rispetta la disciplina edilizia comunale relativa alla realizzazione degli edifici in prossimità della fontana Tancredi.

Ancora, sempre il Tar ha stabilito che il permesso di costruire non doveva essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica in quanto l’area d’intervento rientra tra quelle escluse dall’obbligo di acquisizione del titolo paesaggistico.

Soddisfazione è stata espressa dagli avv.ti Portaluri e Farina, i quali sottolineano che la decisione del Tar Lecce fa finalmente luce su di una annosa vicenda, chiarendo la piena assentibilità dell’intervento edilizio e consentendo altresì alla ricorrente di dare nuovo impulso alla propria iniziativa progettuale e imprenditoriale, ingiustamente fermata dalla Provincia di Brindisi.

Prof. Avv. Pier Luigi Portaluri

Avv. Giorgio Portaluri

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