PORTICCIOLO – IL TAR LECCE SOSPENDE LA REVOCA DELLA CONCESSIONE

Con decreto del 25.3.2019 l’Autorità di Sistema ha revocato alla Bocca di Puglia Spa, una concessione trentennale per la realizzazione e gestione del porto turistico di Brindisi, denominato Marina di Brindisi; la revoca è motivata con l’intervenuta interdittiva antimafia a carico di Igeco Costruzioni Spa, socio privato di maggioranza di Bocca di Puglia Spa, che era stata costituita nel dicembre del 1999 su iniziativa del Comune di Brindisi proprio allo scopo di realizzare il porto turistico della città, con finanziamenti regionali e capitale misto pubblico/privato.
Nel corso del procedimento, poi esitato con la revoca, però, Bocca di Puglia aveva dato prova di alcuni elementi che parevano poter condurre all’archiviazione del procedimento da parte dell’Autorità di sistema. In particolare:
– si era data prova del fatto che Igeco Spa, pur essendo socio di maggioranza, aveva presentato al Tribunale di Lecce (già prima che fosse avviato il procedimento di revoca) una domanda di concordato liquidatorio, con previsione di alienazione delle quote di proprietà nella Società, presentando poi una specifica richiesta per essere autorizzata alla immediata alienazione della partecipazione azionaria;
– i consiglieri di amministrazione espressione della Igeco si erano immediatamente dimessi, lasciando che l’amministrazione della Società fosse gestita da un nuovo CdA, totalmente estraneo a Igeco e formato da persone terze, di requisiti professionali e morali ineccepibili;
– al fine di dare ulteriore dimostrazione della estraneità di Igeco da ogni aspetto attinente alla gestione di Bocca di Puglia, inoltre, Igeco aveva dato delega irrevocabile al socio di minoranza Marinedi, per l’esercizio del voto in assemblea.
tutte tali misure, avrebbero dovuto indurre l’Autorità di Sistema a soprassedere dalla revoca, riconoscendo come non vi fosse alcun pericolo di contaminazione, tra le vicende che avevano riguardato e riguardavano Igeco (peraltro ancora sub iudice al TAR di Roma) e la sopravvivenza della Società Bocca di Puglia (il cui unico scopo era la gestione del porto turistico, dopo averlo realizzato interamente a valle della concessione del 2000).
Ciononostante, richiamando l’interdittiva disposta dalla Prefettura di Roma nei confronti della ditta Igeco, l’Autorità ha disposto la revoca della concessione demaniale del 2000, ordinando Bocca di Puglia sgomberasse l’area entro 120 gg. dal 25.3.2019 (la notizia della revoca aveva poi immediatamente allarmato dipartisti e associazioni che proprio nel porto turistico svogevano da molti anni la propria attività).
Nel ricorso innanzi al Tar di lecce, corredato di istanza cautelare, Bocca di Puglia, difesa dal Prof. Avv. Antonio Catricalà, dagli avvocati Fabio Baglivo e Francesca Sbrana (dello studio Lipani – Catricalà di Roma) e dall’avv. Fabio Patarnello, di Lecce, ha ricostruito tutti gli accadimenti, facendo valere l’ingiustizia e illegittimità di una revoca disposta dall’Autorità nonostante la prova documentale della mancanza di ogni elemento di continuità amministrativa tra la gestione precedente al concordato di Igeco (e alla dimissione dei precedenti amministratori) e l’attuale (con un cda completamente rinnovato); inoltre, la Società ha dimostrato come non fossero state correttamente apprezzate e valutate dall’Autorità di Sistema le misure di self cleaning adottate da Bocca di Puglia, che si era immediatamente attivata, utilizzando tutti gli strumenti giuridici in proprio possesso, per realizzare un completo distacco (a fini evidentemente cautelativi rispetto a qualsivoglia ipotesi di interferenza) dal proprio socio di maggioranza, che in ogni caso attualmente è soggetto ad una gestione commissariale, nell’ambito della procedura concorsuale avviata con la domanda di concordato liquidatorio. Nella richiesta cautelare, inoltre, Bocca di Puglia ha rappresentato al TAR l’esigenza di una sospesione del provvedimento di revoca, vista l’imminente stagione estiva e i servizi forniti dalla concessionaria a centinaia di imbarcazioni e alle associazioni che fruiscono del Porto turistico di Brindisi.
L’Autorità di Sistema, rappresentata dall’avvocatura distrettuale, aveva peraltro eccepito l’incompetenza del TAR di Lecce, sostenendo che la vicenda dovesse essere trattata necessariamente dal TAR di Bari. Un’eccezione del tutto infondata, perché già risolta in precedenti giudizi (tra le stesse parti) in favore del TAR di Lecce; tuttavia, sul piano processuale, un’eccezione che aveva lo scopo di sterilizzare la possibilità per Bocca di Puglia di ottenere rapidamente la tutela cautelare dal TAR di Lecce, che nelle intenzioni dell’Avvocatura distrettuale, avrebbe dovuto solamente trasferire la questione al TAR di Bari, per la sola decisione sulla “competenza tra le due sezioni”. Gli avvocati Catricalà, Baglivo e Patarnello, tuttavia, hanno insistito affinché il TAR di Lecce decidesse, con una ordinanza-ponte, anche sulla richiesta sospensione della revoca, in attesa della risoluzione del conflitto di competenza sollevato dall’Avvocatura distrettuale. Così, con l’ordinanza n. 312/2019, pur doverosamente rimettendo la questione al TAR di Bari, per al decisone definitiva sulla effettiva competenza nel giudizio, ha tuttavia accolto le richieste di Bocca di Puglia, sospendendo l’efficacia della revoca, in attesa della decisione del TAR di Bari su chi dovrà definitivamente risolvere la vicenda.
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