TRIBUNALE DI BRINDISI: MUTUO USURARIO: PROCEDURA SOSPESA ANCHE SE SONO INTERVENUTI ALTRI CREDITORI

Un commento in merito a una decisione emessa dal Tribunale di Brindisi in tema di mutuo usurario dal sito: http://www.avvocatovincenzovitale.it/.

In tema di contratto usurario i creditori intervenuti, che partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato, soggiaciono alle stesse sorti del creditore procedente che ha azionato il processo esecutivo.

Il Giudice dott. Sales Stefano del Tribunale di Brindisi, seppure in fase sommaria, ha affermato l’importante principio per cui  se il tasso convenuto è originariamente usurario, l’azione esecutiva è “originariamente illegittima (e quindi) gli interventi spiegati nel procedimento devono seguire la sorte dell’azione esecutiva intrapresa”. 

Per comprendere appieno l’importanza del principio occorre, afferma l’avv. Vincenzo Vitale, comprendere la vicende dalla quale trae origine la summenzionata decisione. La Banca in forza di cambiale, rilasciata in garanzia di un mutuo chirografario stipulato nel maggio 2009 per l’importo di € 20.000,00, notificava al  mutuatario  atto di precetto  del complessivo importo di € 16.882,14, oltre interessi convenzionali. Successivamente  alla notifica del precetto, la stessa Banca aveva proceduto al pignoramento di un opificio valutato dal  consulente tecnico  nominato dal  Tribunale,  in  euro 568.000,00. Nel frattempo, erano intervenuti nella procedura altri creditori  muniti di titolo esecutivo e il mutuatario, a fronte  di una  totale  debitoria  di circa 45.0000,00 rischiava la vendita  dell’immobile a prezzo irrisorio.

A questo punto, il mutuatario propone opposizione all’esecuzione chiedendo la sospensione dell’esecuzione.

La questione  che il Giudice Sales era chiamato a risolvere era  non solo se il mutuo era usurario, ma anche se tale eventuale usurarietà avrebbe potuto impedire che altri creditori, muniti di titolo esecutivo, potessero richiedere di proseguire l’azione  esecutiva.

Il Giudice  Sales, sostiene l’avv. Vincenzo Vitale, ha correttamente ritenuto  che,  essendo il contratto stipulato  con la Banca  usurario la procedura esecutiva è viziata ab origine e, conseguentemente, l’azione non può essere proseguita né dalla Banca,  creditore procedente, né dagli agli creditori, interventori.

Ha quindi  sospeso provvisoriamente l’esecuzione.

(avv. Vincenzo Vitale)

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