ARRIVA L’ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA MOVIDA ED AIUTARE GLI ESERCENTI

Cosi come previsto, il sindaco di Brindisi Rossi ha firmato una ordinanza con cui si disciplina l’attività di bar e di altre tipologie di ristorazione. L’obiettivo è di consentire ai gestori dei locali del centro di lavorare con tavolini e sedie pur non disponendo di due bagni. Ovviamente saranno rispettate le regole del distanziamento sociale, ma è chiaro che concedendo più spazio si limita il rischio di creare assembramenti. Si trratta di un provvedimento elaborato anche sulle indicazioni dell’assessore alle attività produttive Oreste >Pinto, oltre che della dirigente del settore Urbanistica Marina Carrozzo.

ORDINANZA SINDACALE
N. 55 DEL 28-05-2020
Oggetto: D.L. 34/2020, ART. 181 – MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NELL’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON DEHOR SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO
IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’Art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” che dispone che “fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 … Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…”;
Vista la nota d’indirizzo dell’Anci Prot. n. 41/VSG/sd ad oggetto: “Articolo 181 DL n. 34/2020”, che chiarisce la natura emergenziale, temporanea ed eccezionale della disposizione governativa, che ha la finalità di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel DPCM 17 maggio 2020 per le attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s.
hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali;
Visto che il DL 34/2020 semplifica, altresì, il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, ed introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso, dei diritti dei terzi e della normativa igienico – sanitaria e di sicurezza;
Preso atto che:
• per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 181 del DL 34/2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
• ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse;
Accertato che:
• le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico di fatto estendono l’attività di somministrazione ad uno spazio maggiore rispetto a quello cd “strutturale” del pubblico esercizio ed hanno validità solo contestualmente alla presentazione di nuova notifica sanitaria relativa all’esercizio dell’attività come modificata ed ampliata sullo spazio esterno aggiuntivo da presentare al SUAP comunale unitamente alla richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;
• la DGR Puglia 891/2012 reca linee guida per l’esercizio di attività di somministrazione all’aperto e prevede, tra l’altro, specifici requisiti degli spazi interni dei pubblici esercizi adibiti a cucina e a servizi igienici, in rapporto al numero degli utenti da servire, nonché servizi igienici ad uso esclusivo del titolare dell’attività e dei dipendenti;
• dette disposizioni non consentono di autorizzare lo svolgimento di attività di somministrazione all’aperto, che invece garantirebbero maggiore sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID_19, per gli esercizi pubblici che non hanno i requisiti strutturali previsti dalla DGR Puglia 891/2012;
• il centro storico di Brindisi, individuabile nell’area tutelata ai sensi della L. 1497/39 con D.M. 5 maggio 1999, come da planimetria allegata, è il luogo in cui sono collocati il maggior numero dei pubblici esercizi, alcuni dei quali presenti da molti anni e, pertanto, abituali luoghi di incontro;
• non tutti i pubblici esercizi hanno i requisiti strutturali per soddisfare le prescrizioni della DGR Puglia 891/2012 finalizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione all’aperto che garantirebbero il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID_19, né potrebbero essere adeguati nel breve periodo, stante le norme di tutela vigenti nell’area medesima, come innanzi menzionato;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237/2020;
Visto il documento congiunto redatto in data 22.05.2020 dal Settore Pianificazione e gestione del territorio – Attività produttive e Suap, struttura comunale competente in materia, con il Servizio SIAN dell’ASL di Brindisi, in atti del competente ufficio comunale;
Richiamato l’art. 50 comma 5 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;
DISPONE
esclusivamente per le motivazioni innanzi espresse di contenimento della diffusione del virus COVID_19, fino alla data del 31.10.2020:
PER TUTTE LE ATTIVITA’ UBICATE NEL CENTRO STORICO (come rappresentato nella planimetria allegata ed all’interno dell’area perimetrata):
• per i pubblici esercizi che effettuano somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), su spazi pubblici attrezzati con dehor, la deroga alle prescrizioni di cui alle Linee Guida della DGR Puglia 891/2012, circa il possesso del servizio igienico per l’utenza, fino ad un massimo di n. 50 utenti da servire, che potranno utilizzare i bagni pubblici di prossimità o quelli messi a disposizione da altri pubblici esercizi nelle vicinanze. Il servizio igienico del pubblico esercizio dovrà restare chiuso e ad uso esclusivo del titolare e del personale dipendente;
• per gli esercizi di vicinato che effettuano il consumo sul posto senza il servizio al tavolo, la concessione di attrezzare spazi pubblici esterni con tavolini e sgabelli alti, ovvero con sedute tipo panche e tavoli bassi, fino ad un massimo di n. 50 utenti da servire che potranno utilizzare i bagni pubblici di prossimità o quelli messi a disposizione dal altri pubblici esercizi nelle vicinanze. Il servizio igienico del locale dovrà restare chiuso e ad uso esclusivo del titolare e del personale dipendente;
IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
• gli spazi attrezzati con dehor dovranno essere ubicati in prossimità delle attività produttive senza attraversamento di strade aperte al transito veicolare, ad eccezione delle sole attività di bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie e similari, le quali potranno somministrare le rispettive preparazioni gastronomiche a condizione che le stesse siano opportunamente protette da potenziali fattori di contaminazione durante l’attraversamento della sede stradale, soprattutto qualora sia aperta al traffico veicolare.
Sia le strutture che gli spazi di cui sopra dovranno essere dotati di distributori automatici di prodotto sanificante in prossimità degli accessi e a disposizione degli utenti.
La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Brindisi e sul sito internet istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
– ricorso davanti al TAR ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.
La presente ordinanza sarà trasmessa al Sig. Prefetto di Brindisi, al Sig. Presidente della Regione Puglia, al Sig. Questore, al Sig. Direttore Generale ASL Brindisi e alla Polizia Locale di Brindisi.
Il Dirigente
Marina CARROZZO
IL SINDACO
Ing. Riccardo ROSSI

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