CONTROLLI PREVENTIVI ANTINCENDIO DEI CARABINIERI FORESTALI. OBBLIGO ENTRO FINE MESE DI RIPULIRE SCARPATE E IL PERIMETRO DI CAMPI, BOSCHI, INCOLTI

CONTROLLI PREVENTIVI ANTINCENDIO DEI CARABINIERI FORESTALI                      

 OBBLIGO ENTRO FINE MESE DI RIPULIRE SCARPATE 

      E IL PERIMETRO DI CAMPI, BOSCHI, INCOLTI

    DAL 1° GIUGNO SCATTANO LE SANZIONI PER I PROPRIETARI INADEMPIENTI

 

Come ogni anno, i Carabinieri forestali della provincia, dipendenti dal Gruppo di Brindisi, si apprestano, dal 1° giugno, a perlustrare tutte le aree rurali ed extraurbane della provincia, con servizi mirati a verificare il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi boschivi, stabilite dalla Legge Regionale n. 38 del 2016.

Scadono, infatti, il 31 maggio i termini per i proprietari e conduttori di terreni incolti ed arborati, per effettuare lavorazioni del terreno su tutto il perimetro, e per una larghezza di almeno 15 metri, al fine di ripulirlo da vegetazione erbacea spontanea, potenziale veicolo di propagazione di fiamme.

Sempre entro il 31 maggio corre l’ obbligo di realizzare le fasce di protezione nei terreni a pascolo (almeno 5 metri di larghezza per le cosiddette “precese”), lungo il perimetro dei boschi, ripulendo i viali “tagliafuoco” all’ interno degli stessi, nonché per le scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali e di tracciati di acquedotto.

Gli obblighi (con “precese” di almeno 15 metri) ricadono anche sui proprietari e conduttori di villaggi residenziali turistici e campeggi (ricordiamo che il disastroso incendio di Peschici del Gargano nel 2007 ha mietuto vittime umane anche per l’ incuria nelle opere di prevenzione attorno alle strutture turistiche).

La sanzione pecuniaria prevista per chi non provvede alle ripuliture, così come prescritte, è di 833 euro (nella misura ridotta, cioè pagata entro sessanta giorni). A ciò si aggiunge che, se l’ omessa lavorazione e ripulitura dei terreni va a cagionare la propagazione di un incendio ad un bosco, il proprietario o gestore insolvente risponderà, a titolo di colpa, del reato di incendio boschivo, punito, ai sensi dell’ articolo 423-bis del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni (da 4 a 10 in caso di dolo, che si configura qualora l’ autore si sia anche solo rappresentato l’ ipotesi di provocare danno al bosco). Per questi reati è previsto l’ arresto in flagranza, facoltativo o obbligatorio.

Il Presidente della Regione Puglia, il 27 aprile scorso, ha decretato anche per quest’ anno, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per le aree a rischio di incendio boschivo, in cui è fatto divieto di accendere fuochi, utilizzare qualsiasi strumento che produca fiamme, fumare, transitare con veicoli a motore fuori dalle strade principali, accendere fornelli; per i trasgressori è applicata una sanzione di oltre 2.000 euro (sempre nella misura ridotta), secondo quanto stabilito dalla “legge quadro sugli incendi boschivi” n. 353 del 2000.

Purtroppo, ben prima del 15 giugno, con le prime giornate di caldo, sono iniziati sul territorio, soprattutto nella periferia di Brindisi, i “consueti” roghi di rifiuti (anche pericolosi), che in passato, in qualche caso, si sono anche propagati ad aree boscate (Santa Teresa, Preti, Cillarese).

La provincia di Brindisi è la più povera di boschi a livello nazionale (in rapporto alla superficie totale solo lo 0,7% è “verde”); le aree naturali, oltre che da pratiche agricole scorrette e vietate (bruciatura di stoppie, ormai in declino anche per la puntuale azione preventiva e repressiva, negli anni, dei Carabinieri Forestali), sono minacciate dalla deprecabile, diffusa quanto criminale condotta di chi dà fuoco ai cumuli di rifiuti sparsi un po’ ovunque nelle campagne e periferie urbane del territorio.

Dal 2014 il legislatore ha configurato come fattispecie autonoma tale reato, indipendentemente dal fatto che possa dare origine ad un incendio di vaste proporzioni,  introducendolo come articolo 256-bis nel “Testo Unico Ambientale” (decreto legislativo 152 del 2006), punito con la reclusione da 2 a 5 anni (da 3 a 6 se si tratta di rifiuti, anche solo in parte, pericolosi).

I Carabinieri Forestali sono già impegnati in servizi di contrasto a tale fenomeno, mirati all’ individuazione in flagranza dei responsabili; a tal proposito, si rammenta la fondamentale importanza della collaborazione dei cittadini, i primi interessati al diritto ad un ambiente sano, attraverso opportune e tempestive segnalazioni telefoniche alla centrale operativa con il numero di emergenza “1515”.

 

 

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