NOTA DI FRANCO LEOCI SU POSSIBILI MOTIVAZIONI DISSESTO FINANZIARIO

NOTA DI FRANCO LEOCI SU POSSIBILI MOTIVAZIONE DISSESTO FINANZIARIO

L’esercizio nel tempo di errate funzioni e compiti degli organi di programmazione e di esecuzione che gestiscono il Comune hanno determinato lo stato di dissesto finanziario per il quale l’Amministrazione  ha inteso frapporre il recente piano pluriennale di rientro i cui effetti negativi vengono già avvertiti dalla Comunità amministrata. Detta discrasia è stata più volte rilevata nel passato, ma senza alcun risultato, che oggi si impone al fine dei dovuti chiarimenti e delle responsabilità in relazione all’accadimento surriferito, rimenando il giudizio ai cittadini.

Sta di fatto che, con atto straordinario con i poteri del Consiglio e con Sindaco già insediato, sia stato adottato dal commissario prefettizio il provvedimento n. 65 del 30 luglio 2018 in cui si attesta, condiviso dal vertice amministrativo e dirigenza dell’Ente e da parere favorevole del Collegio dei Revisori, lo stato di NON precarietà finanziaria sia del Comune che delle società partecipate, in contrasto con le difficoltà economiche contestualmente evidenziate dai subentranti amministratori. Ora, Immaginando di superare a piè pari la particolare verifica obbligatoria di cassa all’inizio dell’insediamento del Sindaco, che avrebbe consentito la conoscenza della vera situazione finanziaria, si è ritenuto dagli organi di amministrazione dare prioritariamente seguito alle deliberazioni riguardanti il settore delle risorse umane ed alle spese il più delle volte prive di parere obbligatorio dei Revisori. Risultano così approvate deliberazioni che, con o senza parere obbligatorio del Collegio, avviate dalla gestione commissariale hanno trovato odierne soluzioni dagli organi di gestioni che forse avrebbero dovuto pensare al contenimento delle spese e alle azioni di recupero dei crediti vantati dal Comune.                                              Al di là di dette considerazioni, resta la incredibile decisione di aver adottato un piano di rientro pluriennale senza l’accertamento delle responsabilità di natura giuridica fra gli organi di amministrazione conseguenti alla delibera commissariale sopra indicata. Naturalmente, nella ipotesi di gravi irregolarità amministrative-contabili nasce l’obbligo di denuncia per danni erariali alla Corte dei Conti da estendere all’Autorità giudiziaria in caso di presumibile reato penale- Vi è di certo che le funzioni di pubblico ufficiale, attribuite al Collegio dei Revisori nella specificità dell’esercizio svolto specie con riferimento all’art. 6 del D.Lgs. 6 del settembre 2011 n.149, esplica effetti di natura penale come per esempio il falso ideologico, l’abuso o il rifiuto di atti di ufficio, o false comunicazioni in documenti pubblici, motivo per cui potrebbero emergere fatti non ricadenti sulla cittadinanza.

Brindisi, 19/02/2020  Franco Leoci

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