PARTITO REPUBBLICANO – NIENTE GETTONI PER LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. AVEVAMO RAGIONE NOI!

Ecco la nota del PRI:

Avevamo rilevato una discrasia tra l’articolo 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede il diritto dei Consiglieri Comunali a percepire il gettone di presenza non solo per la partecipazione alle Commissioni Consiliari Permanenti ma anche alla Conferenza dei Capigruppo ed alle Commissioni speciali, di controllo e di indagine, e l’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che invece dispone che i Consiglieri Comunali non possono percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa allesercizio delle funzione pubbliche.

In particolare la Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti avevano stabilito che sicuramente il gettone di presenza non può essere percepito per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo.

Avevamo proposto con una apposita mozione, quindi, la modifica dell’articolo 4 del Regolamento.

Per questa iniziativa siamo stati irrisi da qualche Consigliere saccente che aveva diffuso un comunicato stampa in cui sosteneva che non vi era bisogno di alcuna modifica regolamentare.

Altri Consiglieri, con lo stesso intento di impartirci una benevola paternale, ci avevano dichiarato che tale gettone in realtà non veniva corrisposto da tempo ai Capigruppo.

Un comunicato della Presidenza del Consiglio annuncia ora il proposito di modificare il già citato articolo 4 del Regolamento nel senso da noi indicato.

Quindi avevamo ragione!

Ma a questo punto vogliamo andare fino in fondo e fare chiarezza su tutto.

In primo luogo, considerato che la Legge 244 è dell’anno 2007 e il parere del Ministero dell’Interno è dell’anno 2009, e che in molti Comuni i Capigruppo sono stati chiamati a restituire i gettoni percepiti indebitamente, chiederemo agli Organi comunali competenti se in questo modo si sia proceduto anche nella Amministrazione di Brindisi per i gettoni eventualmente liquidati in passato ai Capigruppo senza averne diritto.

Tanto anche nell’interesse di quanti rivestono ancora oggi la carica di Consiglieri Comunali e potrebbero trovarsi, loro malgrado, nella situazione sopravvenuta di incompatibilità prevista dall’articolo 63 del Testo Unico sugli Enti Locali per coloro che hanno pendenze economiche con l’Ente.

In secondo luogo, chiederemo se nella categoria degli organi o commissioni comunque denominate, la partecipazione alle quali viene considerata dalla Legge connessa all’esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale e, quindi, senza diritto di percepire alcun gettone, rientrino anche la Commissione Statuto, il Comitato di governance e le Commissioni speciali, di controllo o di indagine.

Gabriele ANTONINO

(Capogruppo PRI)

 

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