SOSTE INOPEROSE IN PORTO: A BRINDISI “COSTA FORTUNA” E “COSTA VITTORIA”

Domani arriva ,a Punta Riso, Costa Fortuna. Si tratta di approdi programmati. Nel mondo ci sono circa 70 navi da crociera che verranno fatte rientrare in Italia attraverso tutti i porti crocieristici. Anche Brindisi, reciterà la sua parte, ospitando per circa 60 giorni Costa Fortuna e Costa Victoria (dovrebbe arrivare giorno 8).
Entrambe le navi viaggiano con il solo equipaggio di macchina. I passeggeri sono stati già fatti sbarcare in altri porti. Costa Fortuna dovrebbe arrivare, secondo l’ultimo ETA, alle ore 13.00. In attuazione delle vigenti disposizioni di Security marittima e in forza delle norme anti-assembramenti NON sarà possibile l’accesso al molo, se non ai soggetti specificatamente interessati all’approdo.

ECCO LVORDINANZA N. 08 DEL 4 aprile 2020 DELL’ADSP MAM
Porto di Brindisi. Emergenza sanitaria da Covid-19. Sosta inoperosa presso la DIGA Foranea di Punta Riso delle navi da crociera della Costa Crociere. Prescrizioni operative.
Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 5 aprile 2017,
PREMESSO CHE
– a partire dal prossimo 5 aprile 2020, e per la durata presunta di circa 60 giorni, la diga
foranea di Punta Riso sarà interessata dall’ormeggio delle due navi da crociera,
specificatamente la M/n Costa Fortuna, e presumibilmente dal giorno 8 aprile 2020 la M/n
Costa Victoria o altra nave stessa Compagnia – entrambe di bandiera italiana – che, a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere che, tra l’altro, ha determinato l’interruzione
dei servizi crocieristici, sosteranno inoperose alla citata infrastruttura portuale;
– durante tale periodo di sosta le navi sopra citate necessiteranno con ogni probabilità della
fornitura di beni e servizi (rifornimento idrico, provviste di bordo, bunker, etc.), per i quali
sarà necessario consentire l’accesso alla diga in questione di mezzi e veicoli;
– per l’ormeggio delle due unità in oggetto indicate sono state espletate tutte le procedure e
valutazioni necessarie per consentirne la fruizione, ivi incluse quelle concernenti la security
marittima da garantire presso quel sito e quelle aeronautiche in relazione agli ingombri in
altezza delle due navi;
VISTA la nota n. 10165 in data 31.03.2020 di questa Autorità con la quale, a seguito della
relativa istruttoria, è stata autorizzata la sosta inoperosa delle navi in oggetto alla diga di
Punta Riso;
CONSIDERATO che la disciplina per l’impiego della Diga di Punta Riso per l’ormeggio delle
navi e lo svolgimento in situ di eventuali attività connesse alla presenza delle navi è
contenuta nell’Ordinanza n. 6 del 2009 della soppressa Autorità portuale di Brindisi, ed in
particolare all’art. 2 della stessa;
RILEVATO che, ferma restando la competenza ad autorizzare l’ormeggio posta in capo
all’Autorità marittima ex art. 62 del Codice della Navigazione, è demandato all’Autorità
portuale (oggi di Sistema Portuale) il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività
presso la Diga foranea in questione, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni da individuare
ed impartire in relazione alle diverse fattispecie che dovessero presentarsi;
CONSIDERATO che una delle fattispecie che necessità di specifica disciplina in relazione al
programmato accosto delle due navi da crociera in questione è costituito dalla
individuazione delle condizioni e prescrizioni per l’accesso di veicoli sulla medesima
infrastruttura;

TENUTO CONTO che è presumibile che l’accesso alla diga di Punta Riso potrà essere richiesto
anche da mezzi di rilevanti dimensioni (Camion, autocisterne, Tir) per l’effettuazione di
specifiche attività, quali il bunkeraggio, la fornitura di acqua potabile, la fornitura di provviste
di bordo, etc., e che è pertanto necessario fissare limiti e criteri per la gestione in sicurezza di
detti accessi;
PRESO ATTO che la diga di Punta Riso è priva di un impianto di illuminazione lungo tutta la
sua estensione e che ciò determina la necessità di limitare gli accessi alle sole ore diurne,
fatte salve eventuali esigenze emergenziali;
VISTA la nota n. 5644 in data 3 aprile 2020 della Capitaneria di Porto di Brindisi con la quale
quel Comando, in relazione all’impiego previsto della diga di Punta Riso per l’ormeggio delle
unità in argomento e al previsto accesso di mezzi e persone interessate alle attività ancillari
connesse con la permanenza delle navi citate nel porto, ha indicato alcune precauzioni e
raccomandazioni finalizzate ad incrementare il gradiente di sicurezza della diga stessa in
relazione ai previsti accessi;
VISTA la nota n. 10406 in data 03.04.2020 con la quale questa Autorità di Sistema ha fornito
riscontro alla nota sopra citata, indicando anche una tempistica – nell’attuale fase
emergenziale sanitaria – per la realizzazione degli interventi che richiedono lavorazioni
materiali e di tipo stradale, assicurando tuttavia di recepire nella presente Ordinanza le altre
indicazioni fornite da quel Comando;
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’adozione della presente Ordinanza, della
quale curerà la diffusione capillare tra i soggetti che dovranno essere autorizzati ad accedere
all’infrastruttura anche l’Agenzia marittima raccomandataria delle navi;
VISTA la nota n. 5649 in data 3 aprile 2020 della Capitaneria di Porto di Brindisi, in qualità di
Autorità designata, con la quale è stata comunicata l’avvenuta approvazione, da parte del
Comitato di Sicurezza portuale, delle valutazioni di sicurezza e relative procedure elaborate
dal PFSO del porto di Brindisi;
VISTA la nota mail in data 03 aprile 2020 con la quale la Capitaneria di Porto ha partecipato il
proprio parere favorevole in ordine alle prescrizioni e condizioni operative contenute nella
presente Ordinanza;
PRESO ATTO che, ferma restando la competenza dell’Autorità marittima in tema di
assegnazione degli accosti alle navi ex art. 62 del Codice della navigazione, compete tuttavia
al Presidente dell’AdSP ex art. 8, comma 3, lett. m) della legge n. 84/1994 il potere di
amministrazione del demanio marittimo e che da tale potere discende la legittimazione alla
individuazione delle modalità di fruizione dello stesso, ivi inclusa la disponibilità degli ambiti
portuali destinati all’accosto delle navi;
VISTI gli atti d’ufficio,O R D I N A
Art. 1
Destinazione temporanea della Diga foranea di Punta Riso del porto di Brindisi
Con decorrenza dalle ore 08,00 del giorno 5 aprile 2020 e per il periodo presumibile di circa
60 giorni a partire dalla data citata, ovvero sino alla partenza dal porto di Brindisi delle navi, la Diga
foranea di Punta Riso del porto esterno di Brindisi è destinata al temporaneo ormeggio delle due
navi da crociera Costa Fortuna e Costa Victoria, o altra nave della medesima Compagnia.
Le navi sosteranno inoperose, fatte salve le attività connesse con il rifornimento delle stesse
e l’espletamento delle attività normali per la corretta gestione della nave e della sosta, e dovranno
essere sempre pronte a muovere a semplice richiesta delle Autorità.
La navi, durante le ore notturne (dopo il tramonto) e sino a 30′ dopo l’alba, dovranno
garantire, tramite i propri sistemi di bordo, una conveniente ed idonea illuminazione della zona di
banchina prospiciente la nave, con particolare riferimento alle zone interessate dalla presenza dei
gates di accesso a bordo.
Art. 2
Modalità e limitazione degli accessi. Posto di controllo.
In forza dell’applicazione delle normative nazionali e internazionali in tema di maritime
security, presso il varco di accesso alla Diga di Punta Riso è implementato un posto di controllo di
security – parimenti temporaneo sino alla cessazione dell’utilizzo dell’infrastruttura da parte delle
navi di cui al precedente articolo 1 – presidiato da due guardie giurate armate, debitamente formate
e abilitate ai sensi della predetta normativa.
Coloro i quali – in ragione della presenza delle navi in questione e per motivi connessi ad
attività di interesse delle stesse – intendessero accedere alla diga di Punta Riso, potranno accedervi
previa richiesta da parte dell’Agenzia marittima raccomandataria e rilascio della prevista
autorizzazione da parte del PFSO del porto di Brindisi, o dell’organizzazione di security del porto,
come da vigenti disposizioni del porto di Brindisi.
I soggetti autorizzati all’accesso potranno/dovranno essere comunque essere sottoposti ai
controlli previsti dalle vigenti disposizioni di security, con particolare riferimento all’ispezione di
veicoli, carichi, identificazione personale e quanto altro valga a garantire – in adesione alle predette
disposizioni – il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto portuale e delle due navi
all’ormeggio.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rappresentanti delle FF.OO., dell’Autorità
marittima e altri rappresentanti delle PP.AA., mezzi di soccorso, che, per ragioni di servizio, debbano
accedere all’infrastruttura portuale.

Modalità di circolazione dei veicoli, relative limitazioni e prescrizioni
Durante la presenza all’ormeggio delle navi da crociera, tutti coloro i quali accederanno alla
Diga di Punta Riso con veicoli dovranno osservare scrupolosamente le seguenti condizioni e
prescrizioni:
1) l’accesso è consentito unicamente con condizioni meteo marine favorevoli. In particolare, non si
potrà richiedere, né concedere, l’autorizzazione all’accesso in caso di condizioni meteo che
dovessero determinare la tracimazione della diga medesima da parte del mare;
2) l’accesso e la circolazione dei veicoli in genere e in particolare dei mezzi pesanti è consentita
soltanto in ore diurne comprese nel periodo di 30′ dopo l’alba e 30′ prima del tramonto. Sono fatti
salvi eventuali accessi da parte di mezzi di soccorso e/o delle FF.OO.;
3) tutti i veicoli autorizzati all’accesso alla diga, allorquando dovranno dirigersi per uscire
dall’impianto portuale, hanno l’obbligo di procedere alla manovra per l’inversione di marcia nella
zona sottostante il fanale verde di testata della diga, dove la stessa dispone di spazi di manovra e di
evoluzione più ampi; in ogni caso, l’evoluzione e le manovre dovranno essere effettuate con la
massima cautela ed attenzione; tuttavia, in linea generale, prima dell’avvio delle attività per le quali
sono stati chiamati, fatti salvi casi specifici per i quali non sia possibile pena l’impossibilità di
operare, i mezzi pesanti dovranno recarsi nella zona destinata all’evoluzione e collocarsi sotto bordo
alle navi in modo tale che la motrice sia sempre rivolta verso l’uscita;
4) la dimensione massima in lunghezza dei mezzi – comprensivi di eventuali rimorchi – che potranno
essere autorizzati all’accesso non deve eccedere ordinariamente i metri 10; eventuali necessità di
accedere con mezzi di dimensioni più rilevanti, ma comunque non superiori ai 12 metri, dovranno
essere richieste a questa AdSP Mam per le specifiche valutazioni e inoltre, in caso di favorevole
parere di questo Ente, valutato da parte del conducente il mezzo che dovrà, a tal fine, eseguire un
sopralluogo – senza il mezzo – nella zona indicata quale area evolutiva;
5) il numero massimo di mezzi pesanti che possono essere contemporaneamente presenti sulla diga
foranea per attività di interesse delle navi non deve essere superiore a 2 (due); in ogni caso,
allorquando detti mezzi pesanti fossero in movimento, sia in ingresso che in uscita, non dovranno
incrociarsi tra essi in movimento, ma uno dei due dovrà fermarsi per consentire il più sicuro
passaggio dell’altro mezzo nel senso opposto;
6) eventuali autovetture che dovessero essere autorizzate all’accesso potranno sostare unicamente
sul lato del muro paraonde della diga, parallelamente allo stesso e non perpendicolarmente;
7) la velocità massima consentita ai veicoli che accedono alla diga è fissata in 20 Km/h, fatto salvo
l’obbligo per i conducenti di ridurre ulteriormente la stessa in relazione alle specifiche situazioni di
traffico/movimenti in essere al momento;8) in caso di operazioni di bunkeraggio delle navi, oltre al rispetto delle prescrizioni che saranno
dettate dalla locale Autorità marittima, non è consentita la presenza di altri mezzi sulla diga per tutta
la durata delle operazioni di rifornimento, ad eccezione di quelli del servizio portuale integrativo
antincendio o dei Vigili del Fuoco in servizio di prevenzione antincendio;
9) durante le fasi di percorrenza della diga nel medesimo senso di marcia tutti i veicoli dovranno
mantenere tra essi una distanza di sicurezza di almeno 15 metri. E’ severamente vietato il sorpasso.
Art. 4
Ulteriori segnalazioni e indicazioni
Atteso il carattere tracimabile della diga di Punta Riso allorquando sussistono particolari
avverse condizioni meteorologiche, coloro i quali hanno la necessità di accedere all’infrastruttura
portuale in questione hanno l’obbligo di assumere ogni utile informazioni in merito alla sussistenza
o meno delle condizioni di sicurezza necessarie per l’accesso.
In ogni caso, tutti coloro i quali, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, accedono alla
Diga di Punta Riso assumono a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o
cose che dovessero derivare in funzione dell’accesso medesimo. Essi, con il solo accesso alla
struttura della Diga di Punta Riso, manlevano lo Stato quale proprietario e l’Adsp Mam quale gestore
del demanio, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale, accedendo sotto la propria
esclusiva responsabilità e cautela.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione tutte le altre
disposizioni di volta in volta applicabili alle fattispecie che dovessero verificarsi in relazione alla sosta
delle navi in questione (es. Bunkeraggi, lavori con uso di fiamma, etc.).
Art. 5
Sanzioni
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato.
La presente Ordinanza sarà resa pubblica nella forme consuete oltre che notificata in modo
specifico all’Agenzia marittima raccomandataria delle navi – Titi Shipping s.r.l. di Brindisi – che, a sua
volta, ha l’obbligo di assicurarne la diffusione sia alle navi stesse che ai soggetti di volta in volta
interessati in relazione agli approdi delle due navi in argomento (provveditori di bordo, corrieri,
servizi vari, imprese, ditte, etc).

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