VICENDA RIFIUTI – PIERO GIOIA PRONTO A RIVOLGERSI ALLA GIUSTIZIA PENALE ED ALLA CORTE DEI CONTI

Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente”   –  Ammissione alla gara.

Non molto tempo addietro, in qualità di contribuente – cittadino nonché persona direttamente interessata, (considerato che sono in atto contenziosi  con l’Amministrazione Comunale di Brindisi , che – a sua volta – chiama in causa per rispondere in solido su eventuali responsabilità e relative probabili condanne, chi oggi viene ammesso alla gara per i servizi indicati in argomento !! ), esposi  miei personali dubbi sul fatto che venisse acconsentito alla stessa società di poter partecipare ad una gara in presenza di precedenti (ma per certi versi alcuni ancora correnti) contenziosi – pendenze economiche – inadempienze contrattuali – interruzione di rapporti contrattuali per mancanza di requisiti prescritti da Capitolato Speciale di Appalto !.

Può essere che l’attuale Pubblica Amministrazione e relativi responsabili dei procedimenti, stiano adoperandosi al meglio per applicare le leggi vigenti e/o attuali disciplinari di gara, magari supportata da pareri legali che ne consentono di giustificare situazioni debitorie ancora aperte (riferimento all’articolo dell’Avv. CIULLO, apparso ieri sera, laddove si palesa una situazione debitoria tra una società e comune); rivoluzionare i contenuti di una Ordinanza Sindacale che non “ha intenzione di concedere ulteriori proroghe all’attuale Società affidataria del Servizio de quo in quanto la stessa non è tra l’altro in possesso di una sede operativa munita di certificato di agibilità come prescritto dal Capitolato di Gara ”  (situazione nella quale palesemente si individua una ratifica di un rapporto contrattuale per inadempienza!! – poi si potrà discutere e magari ritornare nuovamente sull’argomento per comprendere come mai all’epoca furono necessari quattro anni per verificare un tale stato di fatto !!).

Opportuno ricordare che anche un GIP (2014) dedusse “una certa rilevanza penale in quanto si è accertata la plurima violazione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto con riferimento alle violazioni di natura urbanistica e di impiego di automezzi ed attrezzature  …. “.

Opportuno altresì ricordare che il Consiglio di Stato, in una Sua sentenza, precisamente la n. 541 del 12.6.2010, rilevò in capo all’Amministrazione Comunale di Brindisi : “Eccesso di potere per violazione dei principi contenuti nel d.lgs. n.163/2006 dell’articolo 23 bis, d.l. 25.6.2008 n.112 (successivamente convertito con 1. 6.8.2008 n.133), dell’articolo 113 d.lgs n. 267/00. Violazione e falsa applicazione delle norme regolanti l’affidamento dei servizi pubblici.  Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di concorrenza.  Illogicità, perplessità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento . Violazione della lex specialis”., il soggetto che ne beneficiò fu lo stesso che oggi viene ammesso ad una gara,pur in presenza dei  tanti argomenti cui verranno interessate le varie Procure.

Magari il parere degli uffici legali avrà dissipato tutti questi dubbi, fornendo al responsabile del procedimento quanto essenziale per ammettere una società, realtà oggettiva della quale personalmente dubito, ipotizzando che un tale stato di fatto sarebbe emerso tempestivamente.

Supportato dal mio legale, rappresenterò la questione alle varie Procure della Repubblica (anche fuori regione, se ritenuto necessario) e presso la Corte dei Conti .

                                                                                                                           Geom .   Piero GIOIA

 

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