Ecco la nota del legale Antonio Martini, a tutela delle ragioni dell’azienda R.A. Costruzioni:
Con provvedimento del 16 febbraio del 2017 il presidente della Commissione di gara, nominata dalla amm.ne aggiudicatrice ( Comune di Brindisi), ha escluso la R.A. COSTRUZIONI srl dalla gara indetta con la determinazione dirigenziale n.288 del 13 novembre del 2014.
L’esclusione è stata determinata dalla presunta anomalia dell’offerta della R.a. costruzioni, determinata dalla Commissione di gara su proposta della Commissione di valutazione, nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ( brindisi) per la valutazione delle offerte di due ditte ( tra cui Ra) su sette partecipanti. La valutazione della anomalia dell’offerta è il risultato di una schizofrenia amministrativa:
-la Commissione di Gara già nella seduta del 29 dicembre del 2014 ( verbale di gara n.8) giudica l’offerta della R.a. di veicoli alimentati esclusivamente con motore elettrico conforme alla prescrizioni del capitolato di gara, dichiarandolo in modo esplicito : ” la proposta di bus shuttle alimentati esclusivamente con motore elettrico ientra, secondo la previsione del capitolato, nelle offerte environmentally friendly, orientate verso la mobilità sostenibile” ( 2 su 7).
– la commissione di Valutazione, pur non contestando esplicitamente la valutazione, si rifiuta tuttavia di sottoporre a verifica i prezzi esibiti perché sarebbero mancati termini omogenei di confronto, in considerazione del fatto che l’offerta di un bus elettrico avrebbe reso inutile la realizzazione di punti di rifornimento di gas metano e che il capitolato speciale era stato formulato per autobus alimentati a gas metano.
Nella sostanza ritiene che l’aver ritenuto legittima dell’offerta di bus ad alimentazione elettrica contrasti con i termini di valutazione dell’offerta previsti nel capitolato, formulati in considerazione della alimentazione a gas metano dei veicoli oggetto dell’offerta.
Sulla base di tali valutazioni ritiene improcedibile la comparazione dei costi offerti dalla R.a. e addirittura si spinge ad entrare nel merito dell’offerta e, sconfessando il giudizio della Commissione giudicatrice ( unico organo titolare del potere di decidere e per questo di elaborare parametri di scrutinio delle offerte) si spinge a valutarla non congrua.
Parallelamente la R.a. era stata esclusa per altri aspetti che l’hanno costretta ad un lungo e costoso giudizio avanti al Tar lecce e poi al Consiglio di Stato, di cui si attende in questi giorni la decisione, ma il cui esito è stato, nella sostanza, anticipato da un pronunciamento della adunanza Plenaria del Consiglio di stato ( 19 e 20 del 2016):
la decisione della adunanza Plenaria ha pertanto condotto la Commissione di gara ad annullare il provvedimento di esclusione della R.a. dalla Gara, impugnato con il giudizio sopra detto, ed a riammetterla in gara ( verbale n. 13 del 19 settembre 2016).
La Commissione tuttavia prevedeva la necessità di procedere ad riavviare la subprocedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta della R.a., già classificatasi prima nella graduatoria, procedendo all’esame delle singole voci, fermo il principio della legittimità dell’offerta del veicolo a trazione esclusivamente elettrica, ribadendo quanto già affermato nel verbale n. 8 del 29.12.2014.
Tanto viene deciso nella seduta pubblica della Commissione di Gara del 19 settembre 2016 e documentato nel verbale n.13.
Nella sostanza la decisione della Commissione prevedeva che la sub commissione di valutazione della offerta anomala procedesse a valutare voce per voce la congruità dei costi previsti nell’offerta di R.a., in disparte pertanto e definitivamente il tema della conformità al capitolato dell’offerta del veicolo elettrico e quindi della congruità sotto questo aspetto della offerta di r.a.
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La sub Commissione di valutazione non rispetta l’invito della Commissione di gara ed il vincolo da questa posto alla sua attività amministrativa. Ed in effetti con il provvedimento del 16 febbraio 2017 la ribellione è palese e dal punto di vista della gestione amministrativa dell’appalto la vicenda assume toni grotteschi: il nuovo Rup, fresco di nomina, ing. Gaetano Padula, richiama gli atti della sub commissione di valutazione, conferma il giudizio di non congruità lì formulato e chiede alla Commissione Giudicatrice di escludere la R.a. per l’anomalia della OFFERTA; la Commissione Giudicatrice ( o commissione di Gara ) sconfessando se stessa e quanto richiesto nel verbale, invece di respingere la proposta della Commissione o non tenerne conto, perché costituente un inadempimento del mandato, adotta il provvedimento richiesto dalla Commissione ed esclude R.a., che si vedrà costretta a ricorrere alla Magistratura amministrativa ( incarico già affidato allo scrivente ed al prof. Mario Sanino assieme agli avv.ti Coccoli e Mastrolia), con riserva di valutare la rilevanza penale dei fatti descritti.