Caro materiali: la legge di Bilancio chiarisce, gli extra costi vanno calcolati con i prezzari ufficiali

La Legge di Bilancio 2026 (legge n.199 del 30/12/2025) introduce, ai commi 487 e seguenti dell’art.1, un nuovo assetto normativo per la gestione del caro materiali nei cantieri pubblici avviati prima dell’entrata in vigore del 36/2023. In particolare, il comma 490 dell’art.1 stabilisce che, per gli appalti di lavori con termine di presentazione delle offerte entro il 30/06/2023, i SALbis relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 01/01/2026 fino a fine lavori devono essere adottati applicando i prezzari regionali (art.41, comma 13, DLgs 36/2023) o, ove previsti, i prezzari speciali, riferiti al prezzario unico nazionale. La norma non configura una semplice revisione prezzi, ma introduce un nuovo criterio di determinazione del corrispettivo contrattuale, applicabile fino al completamento dell’opera, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie. I maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90% per i contratti con offerte entro il 31/12/2021 e dell’80% per quelli con offerte tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023, come previsto dallo stesso comma 490. Contestualmente, il legislatore chiarisce che non è previsto alcun supporto finanziario statale. Il comma 492 dell’art.1 individua le fonti di copertura esclusivamente nelle risorse interne delle stazioni appaltanti (accantonamenti per imprevisti, ribassi d’asta, economie di progetto), mentre il comma 494 ribadisce che l’attuazione della norma deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Particolarmente rilevante è il comma 493, che introduce un vero e proprio obbligo di azione tempestiva in capo alle stazioni appaltanti: al raggiungimento dell’80% delle somme disponibili per la revisione dei prezzi, le amministrazioni devono attivare le procedure di reintegro delle risorse, anche attraverso la rimodulazione delle opere programmate. Per Ance Brindisi, grazie al grande lavoro del sistema Ance, il quadro normativo è chiaro: gli extra costi dei lavori vanno pagati secondo i prezzari ufficiali vigenti e le imprese non possono essere chiamate a sostenere squilibri finanziari derivanti da ritardi, inerzie amministrative e/o varie interpretazioni. I prezzari rappresentano il riferimento oggettivo e vincolante per la contabilizzazione degli extra costi (SALbis),  e devono essere applicati fin dai primi SALbis del 2026. Ora è fondamentale che le stazioni appaltanti, attraverso i RUP, diano piena e tempestiva attuazione alle disposizioni di legge, per evitare blocchi dei cantieri, contenziosi e rallentamenti nella realizzazione delle opere pubbliche. Ance Brindisi è pronta a supportare le imprese associate.

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