Il Tribunale del Lavoro di Brindisi, con due distinte pronunce emesse in data 20 e 30 gennaio, ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti effettuati nell’ottobre 2023 ai lavoratori Roppo Nicola, Alfarano Giovanni e Greco Vincenzo, dipendenti della SEA S.r.l. operanti presso l’Area Cantiere della Centrale Enel Federico II di Cerano (Brindisi), e che erano seguiti all’epoca dal sindacalista Alfio Zaurito, pertanto il giudice del Lavoro ne disponendone il reintegro immediato nei rispettivi posti di lavoro.
Le sentenze accertano l’insussistenza della giusta causa posta a fondamento dei provvedimenti espulsivi, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive formulate dall’Avv. Giacomo Lombardi del Foro di Brindisi, e riconoscendo la violazione dei principi di legittimità, proporzionalità e correttezza nell’esercizio del potere datoriale.
Oltre alla reintegrazione, il Tribunale ha condannato la società SEA S.r.l. al pagamento di una indennità risarcitoria parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto, decorrente dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, comunque entro il limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, in applicazione della disciplina prevista dall’ordinamento vigente.
Le pronunce assumono un valore che travalica la singola vicenda giudiziaria, riaffermando con chiarezza che anche all’interno di contesti industriali strategici e complessi, quali il sito produttivo della Centrale Enel Federico II di Cerano, l’esercizio del potere imprenditoriale deve avvenire nel pieno rispetto delle norme, delle garanzie procedimentali e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
La vicenda giudiziaria costituisce un precedente di rilievo per la tutela della legalità sostanziale nei rapporti di lavoro e per la salvaguardia dell’equilibrio tra potere organizzativo dell’impresa e diritti soggettivi dei lavoratori.
Si auspica che la SEA S.r.l. dia immediata e integrale esecuzione alle decisioni del Tribunale, senza ulteriori ritardi o condotte dilatorie, procedendo al reintegro effettivo e pieno dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Centrale Enel Federico II di Cerano, nel rispetto dei principi di legalità e certezza del diritto.