Dopo oltre quattordici anni, la Corte di Cassazione chiude definitivamente una
vicenda nata nel 2011 con l’accusa gravissima, a carico di Giuseppe e Francesco
Barretta, di aver creato società fittizie e aver effettuato operazioni inesistenti. Tali
accuse hanno costituito la base per l’esecuzione di perquisizioni e sequestri sia a
livello personale sia a carico delle società Barry Towage e Acamar a loro facenti
capo.
La vicenda giudiziaria prende avvio con modalità di particolare impatto: perquisizioni
domiciliari e sequestri eseguiti alla stregua di soggetti coinvolti in gravi fenomeni di
criminalità organizzata, sulla base delle ipotesi che le predette società fossero
addirittura fittizie e coinvolte in operazioni inesistenti (c.d. frodi carosello).
Tali accuse sono state definitivamente giudicate infondate. Dopo oltre quattordici anni
di contenzioso, la Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda in via definitiva e
senza residui margini interpretativi, confermando in via definitiva la piena correttezza
dell’operato delle società attraverso una serie di pronunce tra il 2025 e il 2026 – tra cui
le sentenze nn. 23707/2025 e 23842/2025 relative alla società Barry Towage, nonché
le più recenti nn. 7690/2026, 7692/2026 e 7694/2026 relative alla società Acamar.
La Suprema Corte, inoltre, ha rigettato completamente i ricorsi dell’Agenzia delle
Entrate, confermando tutte le decisioni favorevoli già ottenute nei precedenti gradi di
giudizio.
Ma non solo, l’uniformità delle recenti sentenze della Suprema Corte acquista
maggiore valenza se collegate anche alla assoluzione penale definitiva già intervenuta
nel 2018, con sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha fatto venire meno il
presupposto impositivo della tesi accusatoria; nonostante ciò, l’Amministrazione
all’epoca ha continuato a sostenere pretese poi rivelatesi infondate, ignorando
completamente le motivazioni poste a fondamento dell’assoluzione penale ormai
definitiva. Ha quindi posto in essere un’attività esecutiva costituita dall’emissione di
continui avvisi di accertamento seguiti da plurime procedure esecutive mobiliari e
immobiliari in danno di Giuseppe e Francesco Barretta. Tale attività è culminata
perfino in una temeraria richiesta di fallimento nei confronti della società, rigettata poi,
dal Tribunale di Brindisi che ha riconosciuto sia pure incidentalmente che la società
era a tutti gli effetti operativa in Portogallo stato membro UE.
Particolarmente significativo appare il percorso della vicenda: le accuse hanno mosso
i primi passi da una ipotesi di “operazioni carosello” respinte integralmente da due
assoluzioni in primo e secondo grado e si sono successivamente evolute in un’accusa
di “esterovestizione” definitivamente sconfessata, prima dalla Corte di Appello di
Lecce con sentenza passata in giudicato relativamente al penale e poi dalla Corte di
Cassazione in sede tributaria.
Il risultato è netto: si tratta di una vittoria piena, definitiva e priva di margini
interpretativi, che smonta integralmente un impianto accusatorio rivelatosi sin dalle sue
origini, privo di qualsiasi riscontro nella realtà fattuale, costruito su presupposti
radicalmente smentiti dall’evidenza oggettiva.
La Suprema Corte infatti sottolinea che “…è la prospettazione dell’ufficio (AgE)
carente e non a fuoco rispetto al dato normativo e giurisprudenziale di riferimento:
“…la ricorrente (AgE) perde di vista il quadro complessivo e adotta un approccio
atomistico, non facendosi carico di contestare che in Portogallo vi fosse un
insediamento effettivo della società interessata nello stato membro ospite e l’esercizio
quivi di un’attività economica reale e trascurando i dati principali che servono ad
individuare la sede…”, “…per concentrarsi sulle figure dei Barretta per dimostrare che
erano gli Amministratori di fatto della società…”.
La società Barry Towage, infatti, era pienamente operativa in Portogallo, dotata di un
ufficio di riferimento in Funchal, operava con due rimorchiatori utilizzati per
l’assistenza alle piattaforme petrolifere lungo le coste dell’Africa occidentale e vantava
ben 52 dipendenti comunitari ed extracomunitari; inoltre essa era attiva in un settore
storicamente riconducibile alla tradizione imprenditoriale della famiglia e
ampiamente presenti e visibili nel mercato di riferimento, impegnata in un ordinario
processo di sviluppo nel settore dei servizi marittimi ad alta specializzazione.
Il rilievo della vicenda è stato evidenziato dalla stampa specializzata. Infatti come
riportato dal “Sole 24 Ore” per configurare una ipotesi di esterovestizione “l’Agenzia
deve provare che si tratta di una struttura di puro artificio”, ossia priva di effettiva
sostanza economica. Nel caso di specie tale requisito è risultato del tutto assente, ed è
stata invece ampiamente dimostrata la concreta operatività della società, con
organizzazione, mezzi ed attività effettivamente svolta all’estero, in linea con quanto
definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione.
Giuseppe e Francesco Barretta esprimono soddisfazione per un esito che conferma
integralmente quanto sostenuto sin dall’inizio della vicenda e ribadiscono la propria
fiducia nel sistema giudiziario che ha consentito di giungere ad un accertamento
definitivo ed ormai incontestabile nei fatti.
Giuseppe Barretta
Francesco Barretta