Vicenda “Guna” – Sospese le demolizion i, ma l’avv. Ciullo precisa…

Il TAR Lecce ha accolto, entro certi limiti, l’istanza di sospensiva dei ricorrenti Tiki Srls, Accadueo
Srl e Massimiliano Di Cicco, fissando l’udienza pubblica per il giorno 25.11.2026.
Tuttavia, l’ordinanza del TAR di accoglimento della sospensiva riguarda esclusivamente la
rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi oggetto del provvedimento di
demolizione, ma non impedisce al Comune di Brindisi di inibire le attività non conformi svolte
dai ricorrenti e l’utilizzo delle opere ritenute abusive.
Ed infatti, tutte e tre le ordinanze del TAR affermano espressamente:
“Considerato che: – le censure proposte necessitano di adeguato approfondimento in sede
collegiale, tenuto conto della molteplicità e della natura eterogenea delle opere di cui è stata
disposta la rimozione; – ricorre l’esigenza di pervenire alla decisione collegiale re adhuc integra,
essendo in considerazione un provvedimento di natura demolitoria, concernente anche opere di non
immediata e facile amobilità.
Considerato, tuttavia, che: – l’azione proposta ha natura impugnatoria-caducatoria in sede di
giurisdizione generale di legittimità, in quanto volta a provocare l’annullamento dell’ordinanza
demolitoria e, di conseguenza, la sospensione in via incidentale di quest’ultima non determina
effetto analogo e sostitutivo rispetto al rilascio e al conseguimento dei titoli necessari per lo
svolgimento dell’attività commerciale la cui illegittima esecuzione presso il terreno del ricorrente
è stato posta dall’amministrazione tra le ragioni giustificative del provvedimento, né implica
alcun accertamento interinale sul punto; – ferma restando la sospensione dell’ordine di rimozione
e di ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi, pertanto, impregiudicata la possibilità
dell’amministrazione di intervenire in via inibitoria (o con gli altri poteri previsti dalla legge) nel
caso di ravvisato esercizio nell’area in questione di attività non compatibili con la sua
destinazione o comunque con i titoli di cui il ricorrente ha disponibilità.
Ritenuto, conclusivamente, che appare opportuno, sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento limitatamente al dispositivo di rimozione delle opere e dei beni presenti nell’area e
di riduzione dei luoghi al pristino stato, senza, tuttavia, che ciò possa intendersi quale implicita
autorizzazione o accertamento della legittimità dello svolgimento nell’area di attività non
autorizzate o incompatibili con la sua destinazione o con i titoli nella disponibilità del ricorrente.
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui sopra.”.
A questo punto è evidente che il Comune di Brindisi o altra Autorità legittimata a farlo, può
benissimo inibire sia lo svolgimento di attività ritenuta non conforme alla legge o priva di
autorizzazioni o incompatibile con la destinazione delle aree occupate dai ricorrenti, sia l’utilizzo
delle opere destinatarie dell’ordinanza di demolizione.
In sostanza, è indubitabile che sempre il Comune o altra Autorità legittimata a farlo, sarebbe
comunque dovuta intervenire anche in caso di rigetto della sospensiva, poiché se alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi non vi avessero dato esecuzione i ricorrenti destinatari
dell’ordinanza di demolizione, quest’ultima – forzosamente – l’avrebbe dovuta eseguire l’Autorità
Pubblica.
Avv. Giacomo Massimo Ciullo

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