Ordinanza per la prevenzione di inconvenienti igienici causati dalle deiezioni degli animali e norme per la condotta dei cani negli uffici pubblici, all’interno delle aree delle scuole, nei giardini pubblici del centro abitato del territorio comunale di Torchiarolo, marine e campagne comprese.
IL SINDACO
Preso atto che con una ricorrenza quotidiana viene segnalata su tutto il territorio comunale (marine e campagne comprese) la presenza di cani randagi e/o di proprietà lasciati liberi; presso i competenti uffici comunali pervengono segnalazioni di cani incustoditi in aree pubbliche (spiazzo antistante il cimitero comunale, ma anche nelle campagne e negli spazi pubblici o riservati al pubblico, con conseguenti pericoli soprattutto per la sicurezza pubblica e la stessa incolumità delle persone;
Considerato che il fenomeno di cui sopra determina non solo problemi nei confronti del ben/ essere delle persone, cui occorre garantire la necessaria sicurezza, ma anche problemi di carattere igienico sanitario (causati particolarmente dalla deiezione canina) nei luoghi dove vi è presenza umana, in particolare nelle piazze, nei recinti e negli spazi antistanti le scuole, nei luoghi destinati a giochi per bambini, nei campi ecc.
Rilevato che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici ed in tutti i luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, malattie definite zoonosi quali la Scabbia, Tigna, Rabbia, Tetano, Leptospirosi, Salmonellosi, Idatidosi, Larva migrans cutanea, Larva migrans viscerale ed altre specie che hanno fonte di infezione negli escrementi;
Accertato che un incivile comportamento dei proprietari di cani è sicuramente causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del dovere civico
— amana di
Ordinanza n. 0 42 del 01.07.2017
occorre pertanto garantire sicurezza dei cittadini, ma anche tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio previa adeguata raccolta degli escrementi e al loro smaltimento;
Accertato inoltre che spesso gli animali vengono lasciati liberi e privi di custodia nei luoghi pubblici.
Vista la necessità di intervenire con apposito provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che potrebbero determinare conseguenze negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e soprattutto sulla sicurezza delle persone;
Visto il Testo Unico sugli Enti Locali n. 267 / 2000; Viste le vigenti norme in materia;
ORDINA
1- È fatto divieto di condurre i cani negli uffici e nei giardini pubblici, all’interno delle aree delle scuole ed in particolare in tutti i luoghi destinati ai giuochi dei bambini siti nel centro abitato;
2- È fatto obbligo ai detentori di cani di condurre gli stessi nel centro abitato e nelle passeggiate, al guinzaglio nonché di avere strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni dei propri animali, riportando le stesse nei cassonetti e nei cestini della nettezza urbana;
3- È fatto obbligo di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia ed applicarla esclusivamente quando si ha sentore che possono diventare aggressivi;
4- È fatto obbligo di iscrivere i cani all’anagrafe canina e di denunciare all’ASL ogni caso di morsicature a persone;
5- Dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della protezione civile, dei Gruppi e Associazioni di volontariato e delle Forze dell’Ordine, quando sono utilizzati per servizio;
6- La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione da Euro 25,00 a 200,00.
7- È fatto obbligo al personale della Polizia Locale ed agli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica di far osservare 1a presente Ordinanza;
RAMMENTA, di seguito, le buone norme per la detenzione di animali:
1. I cani devono essere micro/chippati, secondo la legge regionale n. 12 ap
1995; il microchip può essere applicato o dai Veterinari della Asl nelle
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del servizio veterinario o da un libero professionista presso gli ambulatori privati; il cane sprovvisto di microchip procurerà al proprietario una sanzione pecuniaria;
2. Il cane deve essere portato al guinzaglio non libero e se è mordace con museruola;
3. Il proprietario deve portare con se i sacchetti per pulire gli escrementi del proprio cane ed evitare di sporcare il marciapiede;
4. E’ vietato lasciare il cane incustodito o farlo uscire da solo al rnattino per fare i propri bisogni;
5. Se non verranno rispettati tali norme si incorrerà a sanzioni pecuniarie.
6. Per quanto riguarda l’area del Santuario della Madonna di Galeano è vietato portare cibo cucinato in quanto con il caldo può diventare avariato e diventare tossico per l’animale stesso; se proprio si desidera portare cibo alla colonia esistente dovrà essere utilizzato cibo secco da porre nelle ciotole ad hoc destinate e non anche nei piatti di carta o di plastica
DISPO»Œ
Che è data facoltà ai gestori dei pubblici esercizi consentire o meno l’accesso ai cani all’interno del proprio locale.
DISPONE ntOLTRE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
> Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
> Pubblicità del provvedimento previo collocamento dei prescritti segnali Informativi;
> E che venga trasmessa al locale Comando di P.L. nonché alla locale Stazione Carabinieri di Torchiarolo.