FASE 2 IN PUGLIA – EMILIANO ANTICIPA A DOMANI BAR, RISTORANTI E CIMITERI

Fase 2 in Puglia, Emiliano emana ordinanza: “Ripartiamo in sicurezza”

 

DAL 4 MAGGIO:

  • OBBLIGO DI QUARANTENADOMICILIARE DI 14 GIORNI PER CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE PER SOGGIORNARE IN PUGLIA
  • OK A MANUTENZIONE NELLE SECONDE CASE DI PROPRIETÀ

 

DA DOMANI 29 APRILE:

  • OK RISTORAZIONE CON ASPORTO CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
  • OK A TOLETTATURA ANIMALI DI COMPAGNIA PREVIO APPUNTAMENTO
  • OK A PESCA AMATORIALE
  • OK ATTIVITA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
  • OK ACCESSO AI CIMITERI

 

PROROGATE LE ORDINANZE N.207 (STABILIMENTI BALNEARI), 209 (ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI), 212 (STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO).

 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi un’ordinanza (num. 214) in vista dell’avvio della Fase 2 prevedendo la ripartenza di alcune attività a partire da domani. Il provvedimento è stato prima condiviso in una lunga riunione questa mattina convocata da Emiliano con il comitato dei sindaci Anci Puglia, alla presenza del prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione.

 

La prima novità riguarda l’obbligo di quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra per soggiornavi in Puglia da fuori regione, possibilità prevista dal nuovo Dpcm che “in ogni caso” consente “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

 

“Questa misura di prevenzione – spiega Emiliano – l’abbiamo introdotta per la prima volta in Puglia con un’ordinanza che ha fatto scuola, emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’improvviso esodo dal Nord Italia di migliaia di persone. La nostra ordinanza è intervenuta prima del lockdown nazionale ed è stata la chiave per evitare il diffondersi dell’epidemia in Puglia. Senza di essa avremmo scritto una storia diversa. Sono tantissimi i pugliesi che invece hanno accolto il nostro appello a non rientrare in Puglia per limitare i rischi, e che dal 4 maggio invece potranno tornare. Per questa ragione a tutela della salute pubblica chi rientra da fuori regione per soggiornarvi dovrà segnalare il proprio arrivo sul modulo online o al proprio medico di famiglia, e osservare 14 giorni di isolamento a casa. È un sacrificio necessario per contenere al massimo i rischi ed evitare di vanificare il lavoro di questi due mesi”.

 

“Si tratta di una misura fondamentale  – spiega il prof. Lopalco – nella prima fase di emergenza su 35mila persone rientrate da fuori regione e segnalate con autocertificazione sul nostro sistema, abbiamo intercettato ben 200 casi positivi a Covid. Grazie all’ordinanza del presidente della Regione Puglia che imponeva la quarantena, abbiamo limitato al massimo le catene di contagio che sarebbero partite da queste 200 persone. Se fossero state libere di circolare avrebbero avviato catene che si sarebbero rapidamente moltiplicate”.

 

Obiettivo dell’ordinanza del presidente, come lui stesso ha spiegato “è tenere a freno l’epidemia parallelamente alla progressiva ripartenza della Fase 2, modulando a livello regionale la rigidità delle norme nazionali, come sta accadendo anche in altre parti di Italia. Interveniamo subito in alcuni settori e ogni decisione ha alla base sempre un’istruttoria epidemiologica – spiega Emiliano – in particolare da domani 29 aprile consentiamo in Puglia la ristorazione con asporto da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie con divieto di consumazione all’interno e all’esterno dei locali, la tolettatura degli animali di compagnia previo appuntamento, la pesca amatoriale, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto, l’accesso ai cimiteri. Dal 4 maggio inoltre sarà possibile recarsi nelle seconde case di proprietà per attività di manutenzione”.

 

Sono prorogate inoltre sino al 17 maggio le ordinanze n. 207 sugli stabilimenti balneari, n. 209 attività agricole amatoriali e allevamento, n. 212 campeggi e strutture ricettive all’aperto.

L’ordinanza emanata oggi avrà efficacia sino al 17 maggio 2020. Ecco il testo dell’ordinanza:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
N. 214 del Registro
OGGETTO: D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti
“Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”:
Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di
ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma
dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da
diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni
sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di
efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020,
avente efficacia fino al 4 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,
avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020
cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
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RAVVISATA l’esigenza di concentrare in un unico testo l’emanazione di
disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di:
– ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma
amatoriale di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da
diporto, manutenzioni di seconde case;
– prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno
ingresso nella regione Puglia al di fuori delle ipotesi previste dal
D.P.C.M. vigente;
– proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020;
CONSIDERATO che l’art.1 comma 1 lett. aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020
consente “..la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i
prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi”;
VALUTATA l’opportunità di consentire che l’esercizio di ristorazione con
asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), sul territorio pugliese, sia assicurato con effetto
immediato, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto
di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
* * *
CONSIDERATO, che le attività di toelettatura degli animali e dei relativi
servizi necessari per il loro benessere (lavaggio, tosatura etc.) risultano
necessarie al fine di evitare l’insorgere di problemi di carattere
igienico-sanitario (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti);
RITENUTO, pertanto, di autorizzare tali attività, stante peraltro
l’impossibilità di svolgere dette operazioni all’interno delle abitazioni per gli
animali di grossa taglia;
* * *
CONSIDERATO CHE, le misure di contenimento di cui ai citati D.P.C.M.,
per fare fronte all’emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le
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restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l’isolamento, continuano ad
avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei
familiari;
EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una
molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi all’esercizio della pesca
dilettantistica, sia da terra sia dalla barca, anche per far fronte alle esigenze di
sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);
VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il
quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi,
turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera
compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca e lo
sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;
VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione
della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla
G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 con il quale si dispone che chiunque
effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare sia tenuto a comunicare
l’esercizio dell’attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
VISTO il Decreto direttoriale n.5205 del 4 marzo 2020 con il quale è stata
prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai
sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
CONSIDERATO che l’attività di pesca dilettantistica non solo crea una
importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti
benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività consentite rientra anche il
codice ATECO “03 – Pesca ed Acquacoltura”;
RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di
disciplinare lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro
comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca,
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del
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Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative
al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e
ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi
del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una
abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca
sportiva e ricreativa;
* * *
CONSIDERATO che con riferimento alle imbarcazioni da diporto,
sussistono esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in
ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione;
CONSIDERATO che è, pertanto, necessario consentire spostamenti
individuali nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le
imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e
riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di
lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del
contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;
* * *
CONSIDERATO che i Sindaci della Puglia con apposita Ordinanza hanno
chiuso i cimiteri in osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero della
Salute con circolare n. 11285 del 01/04/2020;
CONSIDERATO, che è comunque necessario garantire ai cittadini la
possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso adottare le misure
idonee ad evitare occasioni di contagio;
CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri
condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle
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caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo di
mascherina e guanti, o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto
igienizzante;
* * *
CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con
efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) dispone il divieto di
ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese
le seconde case utilizzate per vacanza;
CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020,
ha eliminato tale divieto, consentendo di spostarsi all’interno del territorio
regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute;
CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito delle situazioni di necessità, con
decorrenza dal 4 maggio 2020, va consentito lo spostamento individuale
all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da
quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento
delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle
condizioni di sicurezza e conservazione dei beni;
* * *
CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con
efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) non consente alle
persone fisiche di spostarsi per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o
residenza;
CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020,
testualmente prevede il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa
rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,
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consentendo tuttavia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza, a differenza delle previsioni del DPCM del 10 aprile 2020;
CONSIDERATO, quindi, che, per effetto di tali disposizioni, con decorrenza
dal 4 maggio 2020, è ripristinata la facoltà di “rientro” in Puglia, con
conseguente rischio di ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al
virus e di diffusione e aumento del contagio;
VALUTATA l’esigenza di individuare misure idonee a fronteggiare tali
rischi, mediante isolamento fiduciario delle predette persone fisiche che, al di
fuori delle ipotesi di spostamenti tra regioni disciplinate dal DPCM del 26
aprile 2020, rientrano in Puglia al fine di soggiornarvi continuativamente, con
decorrenza dal 4 maggio 2020;
* * *
RITENUTO, infine, di prorogare l’efficacia delle ordinanze n. 207/2020,
209/2020 e 212/2020 aventi ad oggetto disposizioni applicative
rispettivamente in materia di stabilimenti balneari, svolgimento in forma
amatoriale di attività agricole, strutture ricettive all’aperto, permanendo le
esigenze rilevate sino al 17 maggio 2020, data di efficacia di tutte le misure
disposte dal DPCM del 26 aprile 2020;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi
dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità, fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di
usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza;
SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, il Capo Dipartimento
Sviluppo Economico, il Capo Dipartimento Promozione della Salute, il Capo
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il Capo
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali della Regione Puglia;
emana la seguente
O R D I N A N Z A
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità,
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Art. 1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la
ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi;
Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da
parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga
svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque
in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro
animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il
distanziamento sociale.
Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo
spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo
svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel
rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio
da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e
ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi
del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una
abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca
sportiva e ricreativa.
Art.4
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo
spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere
le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di
manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con
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regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Art.5
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei
cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di
rispettare tra loro la distanza di sicurezza.
Art.6
Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo
spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le
abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per
vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.
Art.7
Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo
cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella
in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con efficacia dal 4 maggio
e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni
d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente,
fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o
residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del
servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti
sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
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– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di
sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente
determinazione.
È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta
la filiera produttiva da e per la Puglia.
Art. 8
L’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020,
n.212 del 21/04/2020 è prorogata sino al 17 maggio 2020.
Art.9
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero
territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4
del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella
Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei
Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Bari, addì 28 aprile 2020
Michele Emiliano

 

 

 

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