GIUDICE DI PACE DI BRINDISI: PASSEGGERO VINCE LA CAUSA CONTRO RYANAIR NONOSTANTE LO SCIOPERO

Il Salento fa scuola in ambito di innovazione legata all’assistenza legale. Beneficiando del gratuito supporto della web platform RisarcimentoViaggi.it, un passeggero, una volta appreso della cancellazione del volo a poche ore dalla partenza, ha agito nei confronti di Ryanair per ottenere il riconoscimento della compensazione pecuniaria (in questo caso di € 250) che spetta nelle ipotesi di volo cancellato oppure con ritardo all’arrivo superiore alle tre ore. La compagnia irlandese aveva dapprima negato tale pagamento adducendo l’esistenza di uno sciopero aereo nazionale.

Grazie all’assistenza legale dell’avvocato di Nardò Cosimo Falangone, il Giudice di Pace di Brindisi (città di partenza del volo in questione diretto all’aeroporto di Orio al Serio), l’avv. Nicoletta Erroi, ha accolto la tesi del passeggero, evidenziando come Ryanair fosse a conoscenza dello sciopero con largo anticipo rispetto al volo, in quanto gli organi di informazione avevano reso noto dell’imminente agitazione sindacale.

«Al verificarsi di scioperi – dichiara l’avvocato neretino – è necessario analizzare gli orari e l’atteggiamento della compagnia per accertare che la stessa sia esonerata dalla corrispondenza dell’indennizzo dovuto in simili casi. È vero che non sempre dietro ad uno sciopero vi è la certezza di ottenere certe somme, ma accettare pedissequamente il comportamento delle compagnie aeree è un atteggiamento che consente a quest’ultime di evitare l’indennizzo anche quando questo dovrebbe essere regolarmente riconosciuto».

Nel caso specifico, Ryanair avrebbe dovuto traslare la partenza del volo al di fuori della fascia oraria con in atto l’agitazione sindacale, alternativamente – così come previsto dalla Legge – attuare una riprotezione dei passeggeri in tempi ristretti, anziché limitarsi alla tardiva cancellazione del volo, decisione che ha di fatto provocato non pochi disagi, non provvedendo alla tutela dei passeggeri se non tramite il mero rimborso del biglietto. Pare dunque evidente che la compagnia di Dublino non si sia attivata tempestivamente e con il massimo sforzo in termini di personale, di materiale e di risorse finanziare col fine di evitare che la circostanza eccezionale causasse la cancellazione del volo a poche ore dalla partenza.

«Una sentenza innovativa – aggiunge lo stesso avvocato di Nardòin quanto rispecchia appieno il recente orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea circa la definizione delle circostanze eccezionali. Troppo spesso le compagnie aeree si trincerano dietro alla giustificazione della “forza maggiore”, il che non corrisponde sempre a verità, per respingere indiscriminatamente le legittime istanze dei passeggeri».

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