L’obbligatorietà della patente di guida è contemplata dall’art. 116 del codice della strada.
La guida senza patente è stato configurato per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, che solo dal febbraio 2016 a seguito della depenalizzazione attuata con il decreto legislativo n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito la patente non costituisce più un comportamento penalmente rilevante. Pertanto la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato, alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno, quando si è recidivi e si reitera la violazione nell’arco del biennio. La reiterazione non opera se il primo illecito non è stato ancora definito nel momento in cui viene commesso il secondo illecito della stessa specie. Questa è una delle due ipotesi dell’art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca del veicolo, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Per le violazioni di natura penale è competente il Tribunale in composizione monocratica. Nei primi quattro mesi del 2019 sono state 32 le persone denunciate per “guida senza patente o con patente revocata”, 56 erano state le persone denunciate nel corso del 2018.