INCENDIO DEL CILLARESE INNESCATO DALLA LINEA FERROVIARIA. DENUNCIATA PER COLPA LA RETE FERROVIARIA ITALIANA

Dopo alcuni giorni in cui sono state effettuate perizie sui luoghi, raccolte informazioni, delimitate le aree bruciate, individuati i punti di innesco, i Carabinieri forestali della Stazione di Brindisi sono giunti alle conclusioni nel determinare cause e responsabili del terribile incendio che, il 25 luglio scorso, ha distrutto oltre 30 ettari di vegetazione, in parte a rimboschimento, a Est dell’ invaso idrico del Cillarese, a ridosso del capoluogo brindisino.

Si ricorda che il grande rogo sviluppatosi a partire dalle 10,00 ha tenuto impegnate le squadre di spegnimento per oltre 9 ore, ricorrendo anche all’ ausilio di aerei “Fire Boss” levatisi in volo dalla base di Grottaglie. Inoltre, è stato necessario, a salvaguardia della loro incolumità, far evacuare 10 ospiti di una masseria-“bed and breakfast” negli immediati paraggi.

Alla fine, i punti principali da cui l’ incendio si è propagato sono stati due, entrambi lungo la linea ferroviaria Bologna-Lecce, che in quel tratto riceve la confluenza della Taranto-Brindisi, nei pressi della fermata dell’ Ospedale “Perrino”.

Il vento ha fatto la sua parte, sospingendo le fiamme in più direzioni a seconda della sua evoluzione nell’ arco della giornata, facendo inizialmente supporre che i punti di insorgenza dei focolai fossero in numero maggiore.

L’ ipotesi di reato, dunque, per cui i Carabinieri forestali hanno inoltrato dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Brindisi, è quella di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, 2° comma, del Codice penale), poiché l’ incendio, originatosi dalla linea ferroviaria, si è propagato lungo la stessa, quindi lateralmente, fino ad investire terreni agricoli ed il rimboschimento del Cillarese dove, stanti le condizioni di vento di quel giorno, è avvampato avvolgendo le chiome degli alberi e assumendo proporzioni disastrose.

La responsabilità, per colpa discendente da negligenza, è attribuita alla società Rete Ferroviaria Italiana, che non ha ottemperato alle disposizioni dell’ art. 4 della Legge Regionale 38 del 2016, che ha rinnovellato la materia, in conformità alla disciplina-quadro nazionale; la norma fa obbligo a Enti e Società a gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie di ripulire banchine, cunette e scarpate di propria competenza, da vegetazione erbacea, residui vegetali e ogni materiale infiammabile, in modo altresì da evitarne il ricaccio nel periodo di grave pericolosità.

Tali lavori di prevenzione non erano evidentemente stati effettuati; la linea ferroviaria, che nel tratto in questione presenta segmenti a livello del piano di campagna così come in rilevato e interrati, è risultata fiancheggiata in prevalenza da vegetazione seccaginosa, che ha agito come “miccia” nella propagazione lungo lo stesso asse e nelle aree contermini.

Un caso emblematico di prevenzione non eseguita, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

 

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