LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA UIL SCRIVE ALLE COPP. DEL TERZO SETTORE

Spett.le:

Cooperativa Sociale

Sanbernardo

Via Carrino, 2 Latiano

 

Cooperativa Sociale

Sirio

Via Trento, 5 Bari

 

Cooperativa Sociale

Occupazione e Solidarietà

Via Clinia, 4/A Bari

 

p.c.:     Direzione Generale ASL/BR

Pasqualone Dott. Giuseppe

Via Napoli, 2 Brindisi

 

Oggetto : Gestione fase 2 sicurezza e tutela dei lavoratori

La scrivente Organizzazione Sindacale sente l’obbligo di fare delle riflessioni in merito all’emergenza Covid-19 in questa cosiddetta fase 2 per ciò che riguarda la gestione dell’assistenza domiciliare integrata gestita da una RTI con capofila la cooperativa Sanbernardo, in tema di sicurezza del lavoro.

Il “Decreto Cura Italia” considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è esposto alla responsabilità penale per i reati di lesione ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo  art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio contagio. L’imprenditore nonché datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 del c.c. e gli impone di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. A queste norme generali si affiancano le disposizioni previste dal Dlgs. 81/08 e in particolare l’art.18 che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui :

 

  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali ( cosa che non accade per tutti i lavoratori coinvolti ). Per la UILFPL tutti i casi devono essere trattati potenzialmente da Covid-19 soprattutto in questa seconda fase con i pazienti dimessi dall’ente ospedaliero e che abbisognano dei piani terapeutici da effettuare presso le proprie abitazioni.
  • Informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  • Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

L’art. 271 del medesimo Dlgs. Impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico tramite l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio, cosa che non è avvenuta in quanto il nostro RLS non è mai stato portato a conoscenza.

Vogliamo ricordare, che trascurare gli obblighi previsti dal Dlgs. 81/08 sarebbe già di per se motivo di sanzione penale, in forma di arresto o ammenda, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni.

Da non ultimo rileva poi l’ancor più esplicito contenuto della recente normativa emergenziale, di cui è esempio l’art.2 del DPCM 26 aprile 2020 che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare “ i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali” .

Vale a dire rispettare le regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti , pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuali e sulla sorveglianza sanitaria e altro ancora. In definitiva se l’imprenditore o meglio il datore di lavoro investito dagli obblighi sopracitati non si attiva per impedire il contagio da coronavirus, si profila per lui una condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. qualora si ravvisa un nesso di casualità tra la sua inerzia e l’evento contagio.

Volendo estremizzare questo concetto nei casi di gravi violazioni delle regole cautelari, si potrebbe trascendere da una responsabilità omissiva colposa ad un’ipotesi dolosa. Vale infine una considerazione di buon senso, nell’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese, i datori di lavoro sono toccati da una responsabilità morale, prima ancora che giuridica. Consapevoli che solo tutelando gli altri sapranno proteggere anche se stessi.

Pertanto chiediamo alla RTI e Sanbernardo di attivare tutto quanto previsto dalla normativa in merito alla tutela dei lavoratori, altrimenti ci vedremo costretti a rivolgerci a tutti gli enti e sedi opportune a far valere l’interesse degli operatori del servizio.

UILFPL

Responsabile Terzo Settore

Damiano Rizzo

 

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