MACCHIA (CGIL): UN ALTRO WELFARE, TRA PROTEZIONE SOCIALE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Un altro welfare, tra nuove domande di protezione sociale e il superamento del precariato”

Il governo del sistema dei servizi sociali deve assumere la capacità di garantire tutte quelle prestazioni che possano portare a una efficace applicazione delle direttive del Governo, nei confronti di tutta la collettività, con particolare attenzione per i soggetti più deboli o per chi necessita di particolare assistenza.

Non possiamo dimenticare il grande lavori svolto dai Servizi Sociali anche nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria causata dal Covid – 19, i quali, nonostante le misure adottate dal Governo volte a contrastare la diffusione del virus, hanno gestito al meglio le problematiche sociali. Tutto questo grazie all’equipe interdisciplinare degli ambiti territoriali sociali, ovvero dei servizi sociali comunali, costituita da Lavoratori Professionisti, che operano – in alcune situazioni, da più di un lustro – con contratti flessibili e precari di puro sfruttamento. “Eroi” è tra le parole che abbiamo ascoltato più frequentemente nei confronti di questi Lavoratori precari impegnati nel sistema dei servizi sociali da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Tante volte è stata scritta e pronunciata per definire questi Lavoratori che hanno continuato a lavorare in prima linea. Ma il rischio concreto è che, passata la fase più complessa, ci si dimentichi ancora una volta di questi Lavoratori.

La CGIL Brindisi vuole, invece, continuare a focalizzare l’attenzione delle Istituzioni proprio sulle attuali dinamiche della precarietà lavorativa del sistema sociale e del suo riversarsi in tutti gli aspetti del vivere, sollevando interrogativi che meritano risposte e adeguate soluzioni al problema. È facile prospettare che, senza un cambio di rotta sulla ingiustificata precarizzazione dei rapporti di lavoro, verranno prodotti effetti che si rifletteranno non solo sui Lavoratori che rischiano pure di non avere continuità lavorativa, ma anche sulla qualità/quantità dei Servizi Sociali erogati alle persone più fragili e disagiate.

Per comprendere bene la portata del problema e l’importanza sociale delle figure professionali (Ass.Sociali, Educatori, OSS, Amministrativi, ecc.) che operano in una logica di equipe in questo sistema basta fare un resoconto normativo del grande lavoro che viene svolto quotidianamente per venire incontro ai bisogni delle persone. Dunque, qui di seguito si esprime una vera e propria piattaforma rivendicativa.

Partendo dal DL.18 del 17.03.2020 è opportuno attenzionare gli artt. 40, 47 e 48 che hanno dato indicazioni sul periodo emergenziale.

Questi articoli ci fanno capire che l’emergenza sanitaria è anche sociale e che senza la parte di cura e sostegno dei servizi sociali, gli aspetti sanitari dell’epidemia non potranno che aggravarsi.

I servizi sociali non chiudono dunque, ma adattano alcune tipologie di intervento, quali le diverse forme di aiuto educativo e assistenziale a domicilio, che possono risultare di importanza cruciale in questo momento storico (cfr. art. 48, DL.18/2020).

L’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione conferisce allo Stato potere legislativo esclusivo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Punto di riferimento nel nostro caso sono i diritti sociali da garantire e rendere esigibili su tutto il territorio nazionale, individuando le prestazioni e il relativo livello di erogazione che viene ritenuto essenziale a tale realizzazione. Il naturale riferimento di legislazione positiva per avviare tale percorso è quanto la legge n. 328/00 afferma in termini di livelli essenziali delle – 3 – prestazioni, da re-inquadrare e reinterpretare alla luce del nuovo dettato costituzionale. La competenza dello Stato in materia di livelli essenziali può essere quindi esercitata assumendo le indicazioni contenute all’articolo 22, comma 1 e comma 2 della legge n. 328/00, che definiscono il contesto di erogazione dei livelli essenziali di carattere sociale:

 

 

 

 

 

  1. a) il sistema integrato è frutto di servizi e di prestazioni economiche che si integrano in percorsi attivi che ottimizzano le risorse e impediscono sovrapposizioni;
  2. b) in materia di prevenzione, cura e riabilitazione restano ferme le competenze sanitarie e socio-sanitarie del Servizio Sanitario;
  3. c) le prestazioni sociali sono erogabili, sia sotto forma di beni che di servizi, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e di zona;
  4. d) il finanziamento deriva dal Fondo nazionale e dalle risorse ordinarie già destinate da Regioni ed Enti Locali alla spesa sociale. L’articolo 22 della stessa legge n. 328/00 elenca, al secondo comma, gli interventi che costituiscono “i livelli essenziali delle prestazioni sociali”: 1) misure di sostegno alla povertà; 2) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio; 3) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l’affido e l’accoglienza in strutture comunitarie; 4) misure per sostenere le responsabilità familiari; 5) misure di sostegno alle donne in difficoltà; 6) interventi per l’integrazione sociale delle persone disabili, ivi compreso la dotazione di centri socio-riabilitativi, di comunità alloggio e di accoglienza; 7) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonchè la socializzazione e l’accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali; 8) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti; 9) informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l’auto aiuto.

Il quarto comma dello stesso articolo 22 dispone che le leggi regionali di applicazione della legge n. 328/00 prevedano, comunque, tenendo conto anche delle aree urbane o rurali, l’erogazione delle seguenti tipologie organizzative e l’erogazione delle prestazioni relative:

  • segretariato sociale (informazione, orientamento e consulenza sulla rete dei servizi sociali);
  • servizio sociale professionale;

L’analisi combinata dei commi 2 e 4 dell’articolo 22 conduce ad individuare, per ciascuna delle misure e degli interventi indicate al comma 2 come livelli essenziali, le prestazioni attraverso cui si realizzeranno, articolandole per le tipologie organizzative del comma

In relazione a quanto esposto il concetto di livello essenziale può essere così sostanziato:

  1. a) un insieme di azioni che vedono concorrere sul piano finanziario i Comuni, le Regioni e lo Stato (Fondo delle Politiche Sociali ed emolumenti citati all’articolo 24 della legge 328, etc.);
  2. b) il diritto da parte del cittadino di essere destinatario delle azioni di cui alla lettera a), che, in via prioritaria sono dirette ai soggetti fragili (art. 2 comma 3 legge 328/2000); c) la necessità che tali azioni abbiano una distribuzione territoriale attenta alle possibilità che i cittadini possano accedere ai servizi.

La definizione e la realizzazione dei LIVEAS deve essere garantita attraverso un percorso programmatorio necessariamente negoziato e condiviso fra i diversi livelli istituzionali, Stato, Regioni ed Enti Locali, che deve assicurare, nel corso degli anni, una disponibilità crescente di risorse. Anche il libro bianco del Ministero del lavoro fa propria questa logica affermando che le risorse per le politiche sociali devono nel decennio raddoppiarsi. Il campo di bisogni e servizi considerato deve comprendere fra le prestazioni sociali da inserire nei livelli essenziali, anche le erogazioni assistenziali attualmente gestite a livello nazionale dallo Stato o dall’Inps e oggetto del riordino previsto dall’articolo 24 della legge n. 328/00 e anche le prestazioni che costituiscono la componente sociale dei servizi socio sanitari di cui va definito e calcolato il flusso di finanziamento.

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) e quelli delle prestazioni sanitarie (LEA) devono infatti avere un trattamento e una disciplina coerente simmetrica ed equilibrata, frutto di una strategia di integrazione, che eviti uno squilibrio nei confronti della parte sociale. Le Regioni ritengono anche opportuno, dopo una prima fase di applicazione dei LIVEAS, verificare la possibilità di raccordare in un unico strumento i livelli essenziali socio-sanitari e sociali.

 

Di conseguenza oggi il termine «essenziale» dovrebbe fare riferimento a categorie di servizi o prestazioni (quindi atti e azioni concrete sulla persona in stato di bisogno) e, pertanto, sulla STABILIZZAZIONE delle figure professionali del sociale al fine di garantire continuità e qualità negli interventi. I professionisti del sociale infatti sono delle figure rilevanti e indispensabili, dotati delle seguenti caratteristiche:

– Necessariperché attinenti a diritti (pur condizionati) costituzionalmente tutelati e garantiti per assunzione di responsabilità pubblica, per tutti i cittadini, senza esclusione o discriminazione alcuna. È evidente che in tutto questo è contenuto un preciso giudizio politico;

– Appropriatiperché congrui rispetto della persona e del riconoscimento dei propri bisogni;

– Di provata efficaciacome documentabile dalla letteratura e dall’evidenza scientifica, e di verificabile efficienza, in quanto l’erogazione avviene secondo standard definiti di impiego ottimale delle risorse assegnate;

 

 

 

 

– Uniformiperché garantiti su tutto il territorio nazionale e per tutte le persone (equità); è chiaro che la regionalizzazione dei servizi, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione;

– Sostenibili dalle risorse assegnate dalla collettività al sistema di copertura pubblica;

– Compatibili con l’allocazione delle risorse negli altri settori del sistema di protezione e benessere sociale;

 

             TALI PROFESSIONISTI SVOLGONO LE SEGUENTI FUNZIONI STRATEGICHE:

 

Valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare;

– Attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare,gestire e risolvere i problemi;

– Partecipazione alle attività di programmazione, organizzazione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali di intesa con l’Ufficio di Piano e al Comitato Istituzionale;

– Accompagnamento, monitoraggio e valutazione degli interventi del sistema integrato degli servizi sociali territoriali;

– Presa in carico dei casi e predisposizione di Progetti Individualizzati, in ragione delle competenze di ambito e area, d’intesa con gli altri attori coinvolti e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i Minori e con la Procura Minorile;

– Realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;

– Strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno PSICO-SOCIO-EDUCATIVO per genitori e figli e definizione di piani individualizzati di intervento.

 

CON I FINANZIAMENTI PON E PIANO POVERTA’ I PROFESSINISTI INCARICATI SVOLGONO, NEL DETTAGLIO LE SEGUENTI FUNZIONI:

 

1) Istituzione Percorsi di inclusione socio-lavorativa; in particolare:

 

–  Sostenere la persona nella sua interezza e nel suo universo di relazioni a partire dal contesto familiare;

– Utilizzare l’inserimento lavorativo come una fase avanzata del percorso riabilitativo;

–  Coinvolgere l’intera comunità locale, enti locali, soggetti imprenditoriali a sostegno di tale processo.

 

– Attenuare il disagio economico e favorire un miglioramento delle condizioni di vita individuali e familiari dell’ex detenuto e /o dell’ex tossicodipendente ai quali, in seguito all’espletamento di un’attività lavorativa, in struttura pubblica o privata, viene corrisposta una borsa lavoro;

–  Offrire la possibilità a chi è sprovvisto di adeguati mezzi di sussistenza di far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari;

–  Sopperire temporaneamente allo stato di indigenza in cui versa il soggetto interessato, in vista di un inserimento o rientro nel mercato del lavoro;

 

– Creare modalità di lettura ed analisi della domanda, in termini di bisogno espresso o latente; dell’offerta, intesa come Servizio-intervento prestato; del risultato, considerato nella misura del raggiungimento degli obiettivi sull’obiettivo preventivati.

– Accompagnamento delle famiglie ai servizi e strutture di cui al Reg. Reg. n. 4/2007 per favorire la conciliazione vita-lavoro attraverso i buoni servizio infanzia-adolescenza e disabili/anziani;

 

– Riprogrammare degli interventi risultati inefficaci o non sufficientemente focalizzati sull’obiettivo preordinato.

 

2)  Valutazione multidimensionale; in particolare:

 

–  Analisi preliminare e approfondita del bisogno dell ‘utente per il presidio del preassesment e assessment;

– Utilizzo degli Strumenti progetto P.I.P.P.I. (Programma d’intervento della prevenzione all’istituzionalizzazione) per la presa in carico delle famiglie beneficiarie del  RDC;

– Attivazione di tutte le Agenzie territoriali necessarie per la definizione dei patti individuali e di servizio.

 

 

 

 

3)  Stesura del progetto personalizzato; in particolare:

 

–  Definizione degli obiettivi generali e dei risultati specifici attesi e l’insieme dei sostegni (servizi e interventi) così come previsto nel D.Lgs. n. 147/2017 art. 6.

 

 

 

4) Informazione -Accesso, in particolare:

– informazione, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione delle domande relative alle misure di contrasto alla povertà.

  • Rendicontazione contabile dei Fondi Ministeriali, Europei e Regionali;
  • Adempimenti amministrativi preliminari agli obblighi connessi alla stipula del contratto con le Ditte appaltanti dei Centri e dei Servizi di Ambito;
  • Offerta di servizi e prestazioni alle persone e alle famiglie per l’accesso alle misure destinate all’inclusione sociale attiva e di contrasto alla povertà.

 

Come si può evincere da quanto sopra rappresentato, le attività incardinate nel sistema sociale sono complesse ed estremamente impegnative, i cui effetti hanno una serie di implicazione di diversa natura.

 

La CGIL Brindisi, rifacendosi alla recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia, con le quali poneva l’attenzione sulla necessità di iniziare un processo dinamico di tipo amministrativo per addivenire ad una stabilizzazione di una serie di figure precarie, fondamentali per consentire l’esigibilità delle prestazioni sociali di soggetti fragili per diverse ragioni, chiede la convocazione di un incontro presso il Comitato SEPAC alla presenza di tutti gli attori istituzionali cui la presente è inviata allo scopo di esperire ogni utile iniziativa atta a dare certezza lavorativa e stabile al personale in questione.

 

Nell’attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

 

 

 

 

Il Segretario Generale

 

Antonio Macchia

 

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