STUDIO LEGALE VITALE: “E’ ILLEGITTIMO IL PIGNORAMENTO SE IL TASSO DI MORA INDICATO NEL CONTRATTO SUPERA IL TASSO SOGLIA”

Nota dell’Avv. Vincenzo Vitale dello studio omonimo

Se il tasso di interessi di mora  pattuito al momento della conclusone del contratto supera il limite massimo consentito dalla legge (tasso soglia usura stabilito dalla L.108/1996) si è in presenza di usura originaria e, quindi, il rapporto è gratuito

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott.ssa Liaci,  con ordinanza resa in data 01/10/2019 nel proc. n.216/2018 R.G. Es. Imm., ha osservato che  “l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» e  (che) ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Ha poi aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che  l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) e  che  la stessa relazione governativa che accompagna il decreto 108 del 1996, fa  esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio», rendendo così oltremodo chiara la volontà del legislatore. Peraltro, ha rilevato  il Tribunale, anche la Banca d’Italia, con la nota del 3.3.2013, ha chiarito che “anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura”. Quindi, non vi può essere alcun dubbio che se l’interesse di mora supera il tasso soglia, “non è dovuto alcun interesse”.

Nella fattispecie esaminata, gli opponenti, nel dedurre l’usurarietà del mutuo stipulato per l’importo di € 160.000,00, da rimborsare in 180 rate mensili, avevano rilevato  che essi avevano pagato le precedenti 110 rate pari a complessive € 131.024,30 di cui € 85.943,36 per sorte capitale ed €.45.080,94 per interessi e che, quindi,  avevano pagato a titolo di interessi somme superiori alla sorte  capitale che era dovuta.

Il  G. E., sospende il pignoramento, sul presupposto che nel  caso di pattuizione di un interesse usuraio, si realizza un’ipotesi di nullità parziale del contratto e che “quanto pagato dai mutuatari vada imputato integralmente al capitale da restituire e che in considerazione della durata del mutuo e delle rate pagate, non si è configurato alcun inadempimento dei mutuatari”. Ciò con la conseguenza che appare illegittima la richiesta della Banca di  pagamento dell’importo di  € 102.283,28 e  il pignoramento  eseguito sulla casa di abitazione dei mutuatari.

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